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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25628/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate notificava a Tramo SA un avviso di accertamento per l'anno 2007 (IRES, IVA e IRAP), sostenendo che la società dovesse essere considerata residente in Italia ai sensi dell'art. 73, comma 5‑bis, del TUIR per 'esterovestizione' (sede di fatto in Italia e controllo da parte di soggetto italiano - Tramo Sri). Tramo SA impugnava l'atto e otteneva l'annullamento in primo grado; la CTR confermava l'annullamento. L'Amministrazione proponeva ricorso per cassazione articolando censure su omessa valutazione della residenza ai sensi della lett. a) dell'art. 73, comma 5‑bis, e su violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. circa l'onere della prova.

La decisione

Prima della decisione di merito in Cassazione le parti hanno stipulato un accordo transattivo (14.6.2016) e l'Agenzia delle Entrate ha depositato formale rinuncia al ricorso. La Corte ha rilevato che la rinuncia è intervenuta in forma valida (prima dell'udienza) e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono compensate in base all'accordo e non si applicano sanzioni o obblighi aggiuntivi previsti dall'art. 13, comma 1‑quater, del DPR 115/2002 in relazione alla fattispecie estintiva.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 73, comma 5‑bis

    La norma stabilisce la presunzione di residenza in Italia per società con effettiva sede di direzione o amministrativa in Italia (esterovestizione). Nel caso il giudice di merito è stato chiamato a valutare se sussistessero gli elementi fattuali a fondare tale presunzione; la Cassazione non è entrata nel merito perché il ricorso è stato ritirato.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, secondo comma, n. 4

    Richiamato dall'Amministrazione per censurare una presunta omissione di motivazione della CTR; la Corte ha però omesso l'esame di merito per estinzione del giudizio a seguito della rinuncia.

  • codice civile, art. 2729

    Riguarda il valore probatorio delle presunzioni; l'Amministrazione lamentava che la CTR non abbia correttamente applicato tali presunzioni per accertare la residenza fiscale.

  • codice civile, art. 2697

    Stabilisce l'onere della prova; la censura della ricorrente affermava che l'ufficio avrebbe assolto l'onere dimostrando che le decisioni strategiche venivano prese in Italia.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e nullità per omessa decisione su punto decisivo). Sono state invocate dall'Amministrazione ma non esaminate nel merito a causa della rinuncia.

  • codice di procedura civile, art. 390, primo comma

    Consente la rinuncia all'impugnazione prima dell'udienza; la Corte ha rilevato la ritualità della rinuncia e ne ha disposto l'effetto estintivo sul giudizio di cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1‑quater e legge 24 dicembre 2012 n. 228

    La norma disciplina l'obbligo di versare una somma aggiuntiva in caso di soccombenza del ricorrente; la Corte ha ritenuto non applicabile tale presunzione sanzionatoria al caso di estinzione del giudizio per rinuncia e, inoltre, il doppio contributo non sarebbe comunque dovuto trattandosi di Amministrazione pubblica difesa d'ufficio.

Massime di principio

  • Se il ricorrente in Cassazione rinuncia al gravame prima dell'udienza, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere e la Corte non entra nel merito delle censure.
  • Un accordo transattivo inter partes, se concretamente stipulato e prodotto, può determinare la cessazione della controversia e la richiesta di compensazione delle spese va rispettata dal giudice.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia/accordo impedisce l'applicazione delle norme punitive previste per il ricorso infondato (es. art. 13 DPR 115/2002) poiché non si tratta di decisione di merito.
  • Nei casi di contestazione di 'esterovestizione' l'onere della prova rimane centrale: l'Amministrazione deve dimostrare in modo concreto che la direzione effettiva e le decisioni strategiche venivano prese nel territorio italiano (applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.).
  • Prima di depositare documenti che incidono sulla controversia (es. transazioni) è opportuno provare la corretta notificazione alla controparte per evitare ritardi o rinvii procedurali.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando è frutto della comune volontà delle parti nell'accordo transattivo; il giudice ne prende atto nell'atto di estinzione.

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