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Sentenza

Sentenza n. 9676/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202515791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel Casellario informatico della risoluzione di tre contratti di accordo quadro per perdita temporanea del requisito speciale di qualificazione SOA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’annotazione ANAC relativa alla risoluzione di tre contratti di accordo quadro stipulati con la stazione appaltante, intervenuta dopo la richiesta di subentro conseguente all’incorporazione della precedente contraente. La stazione appaltante aveva autorizzato il subentro in tre contratti e risolto gli altri tre per carenza, nell’impresa incorporata, del requisito SOA dal 17 aprile 2023 al 18 febbraio 2024. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dei principi di trasparenza e buon andamento, difetto di motivazione e di istruttoria, adesione acritica alla posizione della stazione appaltante e sviamento, per non avere ANAC considerato la contraddittorietà della risoluzione di soli tre contratti e della prosecuzione degli altri; 2) violazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, difetto di istruttoria e motivazione sull’utilità dell’annotazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dell’art. 97 Cost., in ragione della prossimità della scadenza dei contratti, dell’assenza di contratti applicativi, dell’incameramento delle garanzie e della prosecuzione dei rapporti di maggior valore; 3) violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990, dell’art. 15 del regolamento ANAC e dell’art. 111 Cost., per il diniego non motivato dell’audizione procedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha ritenuto ammissibile e opportuno il coinvolgimento processuale della stazione appaltante, pur escludendo che essa sia un controinteressato in senso tecnico: la segnalazione della risoluzione è un atto d’impulso, normalmente dovuto, mentre la decisione sull’annotazione spetta ad ANAC. Nel merito, il Collegio ha affermato che la risoluzione per perdita del requisito SOA costituisce una notizia oggettivamente utile e annotabile. ANAC deve accertare l’esistenza del fatto segnalato e rappresentare in modo completo e imparziale le posizioni delle parti, ma non può sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice competente nel valutare la legittimità della risoluzione contrattuale. Non ricorreva una manifesta infondatezza della notizia, poiché la carenza SOA dell’impresa incorporata non era contestata e la risoluzione era fondata sull’obbligo contrattuale di mantenimento dei requisiti per tutta la durata del rapporto. La prosecuzione di tre contratti, ormai in avanzato stato di esecuzione, era stata motivata dal principio del risultato e dall’interesse pubblico all’ultimazione dei lavori, non dalla permanenza del vincolo fiduciario; pertanto non imponeva un diverso esito dell’istruttoria ANAC né escludeva l’utilità dell’annotazione. È stato respinto anche il motivo sul diniego di audizione: la mera contrapposizione delle versioni delle parti non impone automaticamente l’audizione, e il privato deve indicare specificamente quali elementi nuovi, fattuali o valutativi, avrebbero potuto incidere sul contenuto finale dell’atto. La ricorrente non aveva assolto tale onere.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

    La disposizione costituisce la base normativa del Casellario e consente ad ANAC di individuare, secondo modalità proprie, le notizie, informazioni e dati da iscrivere, comprese le informazioni relative alla qualificazione degli operatori economici.

  • art. 8, comma 2, lett. a), Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico

    condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili

    La disposizione ricomprende tra le informazioni consultabili le risoluzioni contrattuali derivanti da carenze significative o persistenti nell’esecuzione.

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla necessità di valutare l’utilità dell’annotazione; il TAR ritiene che, per una risoluzione contrattuale fondata sulla perdita del requisito SOA, l’utilità della notizia sia oggettivamente riconoscibile.

  • art. 106, comma 1, d.lgs. 50/2016

    Disciplina il subentro e le modifiche soggettive del contraente; la verifica dei relativi presupposti è distinta dalla valutazione di legittimità della risoluzione contrattuale.

  • art. 105, comma 1, d.lgs. 50/2016

    È richiamato nella relazione della stazione appaltante relativa alle verifiche svolte ai fini del subentro.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’annotazione e non necessario che ANAC prendesse posizione su tutte le contestazioni relative alla legittimità della risoluzione.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Sono richiamati in tema di partecipazione procedimentale e audizione; la loro violazione non è stata ravvisata perché la ricorrente non ha indicato elementi specifici che avrebbero potuto modificare il contenuto dell’atto.

  • art. 15 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio procedimentale; il diniego di audizione non è stato ritenuto illegittimo in assenza di elementi ulteriori concretamente rilevanti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico, ANAC deve accertare l’esistenza del fatto segnalato e assicurare una rappresentazione completa e imparziale delle posizioni della stazione appaltante e dell’operatore economico, ma non può sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice competente nel valutare la legittimità della risoluzione contrattuale.
  • La risoluzione di un contratto pubblico fondata sulla perdita del requisito speciale di qualificazione SOA durante l’esecuzione costituisce, in linea generale, una notizia oggettivamente utile e annotabile nel Casellario, anche quando l’operatore contesti la legittimità della risoluzione.
  • ANAC deve archiviare la segnalazione per manifesta infondatezza soltanto quando l’infondatezza emerga immediatamente, senza approfondimenti istruttori, da una questione di fatto o di diritto dotata di forza persuasiva tale da prevalere inequivocabilmente sugli altri elementi della vicenda.
  • La prosecuzione di altri rapporti contrattuali non rende di per sé inutile l’annotazione della risoluzione, quando tale prosecuzione sia giustificata dallo stato avanzato dell’esecuzione e dall’interesse pubblico all’ultimazione dei lavori, anziché dalla permanenza del rapporto fiduciario.
  • Il diniego di audizione nel procedimento di annotazione non è illegittimo per il solo fatto che esistano versioni contrapposte della vicenda; il privato deve indicare specificamente gli elementi fattuali o valutativi che, se acquisiti mediante audizione, avrebbero potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOAEsecuzione del contratto pubblicoAnticorruzione e vigilanza ANACLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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