Sentenza n. 96/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 327/2024, pubblicata l’8 luglio 2024 del Tribunale di Sassari – sezione lavoro, che: “ 1.accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire – per gli aa. ss. 2019/2020-2020/2021- 2021/2022 del beneficio finanziario dell’importo di € 500,00 consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico”; 2.condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione di parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.500,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, n. 327/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, n. 327/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 agosto 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a fruire, per tre anni scolastici, del beneficio annuale di euro 500,00 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori indicati nella pronuncia. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza, la condanna all'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e ricorrono ulteriori ragioni ostative, considerate la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti, l'operatività di strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale e facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione gli adempimenti necessari e di adottare misure sostitutive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura è ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa in presenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme al d.p.c.m. 28 novembre 2016, la base normativa delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica del docente; il giudicato da eseguire imponeva l'attribuzione del beneficio secondo tale disciplina.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente la decisione entro un termine assegnato, anche quando l'esecuzione richieda un procedimento amministrativo articolato.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è una misura idonea a garantire l'attuazione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione; il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega e termine decorrente dalla richiesta dell'interessato.
- L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur non essendo astrattamente preclusa, può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicuri già una tutela esecutiva adeguata e sussistano ulteriori ragioni ostative, correlate ai vincoli normativi e finanziari, alla complessità tecnica e organizzativa dell'adempimento e alla natura del beneficio da eseguire.
- La penalità di mora può essere esclusa quando il ritardo nell'esecuzione sia riconducibile, in misura significativa, alla complessità di un procedimento che coinvolge più amministrazioni o soggetti operativi, strutture centralizzate e un contenzioso seriale di eccezionale entità, purché tali circostanze integrino concrete ragioni ostative all'applicazione della misura coercitiva.
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