Regolamento (UE) 2022/272
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/272 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a tutti i suidi diversi da suinetti svezzati e scrofe e a cani (titolare dell’autorizzazione: Prosol SpA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi per determinate categorie di suidi e per cani. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia, accompagnata da misure di protezione per gli utilizzatori a causa dei rischi di irritazione e sensibilizzazione. Il testo fissa inoltre composizione, metodo di analisi, condizioni d’uso e obblighi informativi per l’etichettatura/istruzioni d’uso.
Autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi per specifiche categorie di suidi e per cani.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in concreto, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo destinato a tutti i suidi diversi da suinetti svezzati e scrofe, nonché ai cani. L’autorizzazione riguarda l’additivo nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, con condizioni tecniche di impiego indicate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il periodo di autorizzazione termina il 16 marzo 2032.
Autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a specifiche categorie di suidi e a cani
Il regolamento di esecuzione autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi. La decisione si fonda sui pareri favorevoli dell’EFSA del 23 giugno 2021, che hanno confermato la sicurezza del prodotto per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, nonché la sua efficacia nei suidi e nei cani. La Commissione evidenzia tuttavia rischi per gli utilizzatori connessi a irritazione e sensibilizzazione, imponendo misure di prevenzione e protezione.
Base giuridica e procedimento
La Commissione interviene sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne definisce i requisiti e le procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. La valutazione ha accertato il soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, consentendo l’adozione dell’atto di autorizzazione.
Ambito di applicazione e destinatari
L’autorizzazione riguarda un additivo classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’uso è limitato a:
- tutti i suidi, esclusi i suinetti svezzati e le scrofe;
- i suidi destinati alla riproduzione, escluse le scrofe;
- i cani. L’atto è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Caratteristiche tecniche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4b1710 e con il nome del titolare dell’autorizzazione Prosol SpA. Il prodotto consiste in un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 in forma solida, con un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885.
Metodo di analisi
Per il controllo dell’additivo sono previsti:
- per il conteggio, il metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con utilizzo di agar all’estratto di lievito-glucosio-cloramfenicolo, conforme alla norma EN 15789;
- per l’identificazione, il metodo della reazione a catena della polimerasi (PCR).
Condizioni di impiego nei mangimi
L’allegato fissa i tenori minimi di impiego nel mangime completo con un tasso di umidità del 12%:
- 3 × 10^9 CFU/kg per tutti i suidi esclusi quelli destinati alla riproduzione e i suinetti svezzati;
- 6,4 × 10^9 CFU/kg per tutti i suidi destinati alla riproduzione, escluse le scrofe;
- 7 × 10^10 CFU/kg per i cani. Tali valori rappresentano le condizioni alle quali l’additivo è autorizzato.
Obblighi informativi e misure di sicurezza per gli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, devono essere impiegati adeguati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Valutazione scientifica e considerazioni della Commissione
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, il preparato non ha incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha tuttavia rilevato il potenziale irritante per pelle e occhi e il potenziale sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. Per questo motivo la Commissione ritiene necessarie misure di protezione per gli utilizzatori. L’EFSA ha inoltre ritenuto il preparato efficace come additivo zootecnico nei suidi e utile, nei cani, per migliorare la consistenza fecale. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e applicazione
L’allegato indica il 16 marzo 2032 quale fine del periodo di autorizzazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato tra gli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Ambito soggettivo e specie destinatarie
L’allegato limita l’uso a tutti i suidi esclusi quelli destinati alla riproduzione e i suinetti svezzati, ai suidi destinati alla riproduzione esclusi le scrofe, e ai cani.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
L’additivo è identificato con il numero 4b1710 ed è costituito da un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 in forma solida, con tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885. Per il conteggio è previsto il metodo di semina per inclusione in piastra con agar all’estratto di lievito-glucosio-cloramfenicolo (EN 15789); per l’identificazione è previsto il metodo PCR.
Condizioni d’impiego e tenori minimi
Per i diversi animali sono indicati tenori minimi nel mangime completo con umidità del 12% pari a 3 × 10^9 CFU/kg per i suidi esclusi quelli destinati alla riproduzione e i suinetti svezzati, 6,4 × 10^9 CFU/kg per i suidi destinati alla riproduzione esclusi le scrofe, e 7 × 10^10 CFU/kg per i cani.
Obblighi di etichettatura e istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Base scientifica e condizioni per l’autorizzazione
La Commissione richiama i pareri EFSA del 23 giugno 2021, che hanno escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, riconoscendo al contempo potenziale irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea e respiratoria. L’EFSA ha anche ritenuto il preparato efficace nei suidi come additivo zootecnico e nei cani per migliorare la consistenza fecale.
Data di scadenza dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 16 marzo 2032.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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