Sentenza del 27/04/2018 n. 10193 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che la cartella di pagamento fosse illegittima per la mancata preventiva comunicazione bonaria o comunicazione di irregolarità. Secondo la ricorrente, tale comunicazione sarebbe necessaria anche quando l'imposta risulta correttamente indicata nella dichiarazione, ma non è stata successivamente versata. La società ha richiamato l'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, l'art. 6, commi 5, e l'art. 10 della legge n. 212/2000 e l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità della cartella. Ha stabilito che la comunicazione preventiva è necessaria quando dai controlli emerge un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, una maggiore imposta o un'incertezza rilevante. Non è invece necessaria quando l'Amministrazione si limita a verificare che una somma dichiarata dallo stesso contribuente come dovuta non sia stata pagata, poiché non vi sono errori o aspetti controversi da chiarire. Il riferimento alla comunicazione di irregolarità contenuto nella cartella è stato ritenuto una mera indicazione standardizzata, non idonea a modificare tale conclusione. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 10.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente.
La comunicazione preventiva è richiesta quando il controllo evidenzia una differenza rispetto alla dichiarazione, una maggiore imposta o elementi che necessitano di chiarimenti. Non è richiesta per il semplice mancato versamento di un importo correttamente dichiarato.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari.
L'obbligo di interlocuzione preventiva presuppone l'esistenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione; non opera quando i dati dichiarati sono ritenuti corretti e il problema riguarda esclusivamente il mancato pagamento.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
La norma è stata richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle garanzie riconosciute al contribuente, ma la Corte non ha ravvisato una violazione, poiché nel caso concreto non sussisteva un obbligo di comunicazione preventiva.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2
La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione alla procedura di liquidazione e riscossione delle somme risultanti dai controlli automatizzati, ma non è stata ritenuta applicabile nel senso prospettato, poiché l'importo era già stato dichiarato e risultava soltanto non versato.
Massime di principio
- La comunicazione bonaria non è automaticamente necessaria per ogni cartella derivante da controllo automatizzato.
- Se l'importo è stato correttamente indicato dal contribuente nella dichiarazione e il controllo accerta soltanto che non è stato pagato, l'Amministrazione può procedere direttamente alla riscossione tramite ruolo e cartella.
- La comunicazione preventiva è invece normalmente necessaria quando il controllo modifica i dati dichiarati, determina una maggiore imposta o evidenzia incertezze rilevanti che il contribuente può chiarire.
- Per contestare una cartella non basta lamentare l'assenza dell'avviso bonario: occorre verificare se vi fosse effettivamente un errore, una differenza rispetto alla dichiarazione o un'incertezza sostanziale.
- Un richiamo standard alla comunicazione di irregolarità inserito nella cartella non crea, da solo, un obbligo procedurale ulteriore se i presupposti di legge della comunicazione non ricorrono.
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