Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2801/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Milano del 30.12.2025, notificato il 5.1.2026, che ha sospeso per giorni 3 (tre) la licenza dell’esercizio pubblico, sito in Corso Garibaldi 104, Milano; nonché per la condanna al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202600635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di sospensione per tre giorni della licenza dell'esercizio pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sospensione della licenza, disposta dal Questore ai sensi degli artt. 100 T.U.L.P.S. e 12 del d.l. n. 14/2017, dopo l'accertamento di due violazioni dell'ordinanza sindacale sugli orari di somministrazione e sull'utilizzo dei plateatici. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 13, 14 e 18 della l. n. 689/1981, sostenendo che la sospensione avesse natura di sanzione accessoria e potesse essere adottata soltanto dopo la definitività dell'ordinanza-ingiunzione. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., difetto di motivazione e di istruttoria, poiché non sarebbero state accertate concrete situazioni di turbativa o pericolo e il provvedimento sarebbe intervenuto a distanza di mesi dai fatti. Il terzo motivo contestava l'interpretazione degli artt. 16, 17 e 18 della l. n. 689/1981 e sosteneva che il pagamento in misura ridotta avesse estinto l'illecito, impedendone l'utilizzo ai fini della sospensione. Il quarto motivo prospettava l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.l. n. 14/2017 per violazione degli artt. 5 e 118 Cost., ritenendo attribuito al Questore un potere statale incidente su interessi e competenze comunali. Era inoltre proposta domanda risarcitoria per la perdita degli incassi.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, osservando che il d.l. n. 14/2017 configura un modello integrato di sicurezza urbana, nel quale l'intervento statale non è escluso dalla titolarità comunale delle funzioni territoriali quando emergano profili di ordine e sicurezza pubblica. La sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. conserva natura preventiva e non sanzionatoria. Il Collegio ha escluso che essa costituisca una sanzione accessoria rispetto alle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni dell'ordinanza sindacale: si tratta di un autonomo potere discrezionale del Questore, esercitabile in presenza della reiterata inosservanza delle ordinanze comunali e di elementi riconducibili ai presupposti dell'art. 100 T.U.L.P.S., senza necessità che l'ordinanza-ingiunzione sia divenuta definitiva. Il pagamento in misura ridotta non impedisce quindi di considerare le violazioni quale patrimonio informativo e presupposto fattuale della misura preventiva. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento risultava fondato sulle due violazioni del divieto di utilizzare il plateatico oltre l'orario consentito, ritenute idonee a incidere sulla tranquillità e sul riposo dei residenti e, nel contesto della movida notturna, sulle esigenze di prevenzione di fenomeni criminosi. La domanda risarcitoria è stata respinta poiché la legittimità dell'atto esclude il danno ingiusto ex art. 2043 c.c. Spese integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 100 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio [...] che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

    La sospensione della licenza è una misura discrezionale, cautelare e preventiva, non una sanzione amministrativa accessoria; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica e può essere adottata in presenza dei relativi presupposti fattuali.

  • art. 12 d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017

    Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...] può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

    La reiterata inosservanza di ordinanze sindacali costituisce uno dei presupposti di fatto per l'esercizio autonomo del potere questorile, che richiede inoltre la ricorrenza di profili di pericolo per l'ordine pubblico, la moralità o la sicurezza dei cittadini.

  • art. 50, commi 5 e 7, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    Le ordinanze comunali sugli orari di vendita e somministrazione e sulla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti possono costituire il presupposto fattuale dell'intervento del Questore in caso di reiterata inosservanza.

  • art. 16 l. n. 689/1981

    Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito ai fini della sanzione amministrativa pecuniaria, ma non elimina la rilevanza fattuale della violazione reiterata quale elemento valutabile per l'adozione della misura preventiva ex artt. 100 T.U.L.P.S. e 12 d.l. n. 14/2017.

  • art. 2043 cod. civ.

    Una volta accertata la legittimità del provvedimento amministrativo, manca il requisito del danno ingiusto necessario per il risarcimento da illegittima attività amministrativa.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione del provvedimento è risultata sufficiente, in quanto fondata sulle violazioni reiterate e sulle esigenze di tutela della tranquillità dei residenti e della sicurezza pubblica.

  • artt. 5 e 118 Cost.

    Non ostano all'intervento dell'autorità statale di pubblica sicurezza quando la misura persegua finalità di ordine e sicurezza pubblica non esauribili nella dimensione meramente locale.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un esercizio pubblico disposta dal Questore ai sensi degli artt. 100 T.U.L.P.S. e 12 d.l. n. 14/2017 ha natura preventiva e cautelare, non costituisce una sanzione amministrativa accessoria e non si applica automaticamente come conseguenza della violazione dell'ordinanza comunale.
  • L'adozione della sospensione questorile non richiede la definitività dell'ordinanza-ingiunzione relativa alle violazioni amministrative presupposte, poiché tali violazioni possono essere valutate come elementi informativi e fattuali nell'esercizio autonomo del potere di prevenzione.
  • Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa estingue l'illecito ai fini della sanzione pecuniaria, ma non impedisce che la violazione reiterata sia considerata quale elemento rilevante per valutare il pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza o la tranquillità dei residenti.
  • Il potere di sospensione ex art. 12 d.l. n. 14/2017 richiede la reiterata inosservanza di ordinanze comunali adottate ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, TUEL e la ricorrenza di elementi riconducibili ai presupposti dell'art. 100 T.U.L.P.S.; l'esercizio del potere è ampiamente discrezionale e il sindacato giudiziale è limitato ai macroscopici vizi di travisamento, istruttoria, motivazione e proporzionalità.
  • L'intervento statale del Questore in materia di sicurezza urbana non viola il principio autonomistico o di sussidiarietà quando la misura è diretta alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e riguarda profili che trascendono la dimensione meramente locale.
  • Accertata la legittimità del provvedimento amministrativo, deve essere respinta la domanda risarcitoria fondata sull'illegittimità dell'atto, poiché viene meno il requisito del danno ingiusto.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaOrdinanze contingibili e urgentiDanno da provvedimento illegittimo
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.