Cassazione Penale, Ordinanza n. 06431/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato con recidiva qualificata resta quindi ferma, essendo stata confermata in appello e non riformata in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato con recidiva qualificata. L'unico motivo deduceva l'erronea applicazione della legge in punto di determinazione della pena, sostenendo che la sanzione fosse stata irrogata in misura discostata dal minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e comunque infondata, osservando che la motivazione della Corte territoriale era congrua perché fondata sull'abilità delinquenziale dell'imputato, sul non modesto valore della refurtiva e sui numerosi precedenti penali. Ha inoltre richiamato il criterio di calcolo della pena al di sotto della media edittale, affermando che la media non si ottiene dimezzando il massimo, ma dividendo per due il differenziale tra minimo e massimo ed aggiungendo il risultato al minimo.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
Norma richiamata implicitamente dal riferimento al furto aggravato; la decisione presuppone la correttezza della qualificazione del fatto come furto aggravato.
art. 99 c.p.
Richiamato attraverso il riferimento alla recidiva qualificata, quale circostanza aggravante che incide sul trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro la determinazione della pena deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche sul solo trattamento sanzionatorio sono inammissibili.
- Quando la pena è determinata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica, purché il giudice dia conto di elementi concreti rilevanti ai fini della commisurazione, come gravità del fatto, valore del bene sottratto e precedenti penali.
- La media edittale va calcolata dividendo per due l'ampiezza dell'intervallo tra minimo e massimo edittale e sommando il risultato al minimo, non dimezzando il massimo edittale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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