Cassazione Penale, Sentenza n. 6614/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nicosia era stato condannato per fatti ritenuti costituire minacce reiterate nei confronti di Tonino Salvati, verificatesi a Terni dalla fine di settembre 2014 al 10 dicembre 2014, finalizzate ad ottenere la restituzione di €2.000 (a titolo di caparra, corrispettivo per mobili e rimborso spese utenze) durante la occupazione di un immobile; il ricorrente ha impugnato sostenendo (1) che le manifestazioni non erano minacce ma tentativi di definire bonariamente una controversia di natura civilistica derivante dal rifiuto di stipulare il contratto da parte del Salvati, e dunque la ricostruzione fattuale non sarebbe provata; (2) che doveva essere riconosciuta l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., stante la modesta offensività della condotta, l'assenza di precedenti per reati analoghi e la natura sostanzialmente civilistica della lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico per mancata specificazione dei punti critici della motivazione impugnata (reiterazione di una mera attestazione di innocenza). Sul secondo motivo ha giudicato manifestamente infondato il ricorso, ritenendo non applicabile l'art. 131-bis cod. pen. per la persistenza delle condotte minacciose su un arco temporale significativo (circa tre mesi), per la loro modalità oggettivamente grave e per la presenza di precedenti penali dell'imputato. Ha inoltre confermato la condanna al pagamento delle spese processuali e a una somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di reato contestato nella sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate rientrassero nella fattispecie penalmente rilevante così ricostruita dai giudici di merito.
art. 56 cod. pen.
Richiamato per la qualificazione del fatto come tentativo (art. 56) in relazione alla fattispecie contestata; la Corte di merito aveva applicato la qualifica "così diversamente qualificato" richiamando tale disposizione.
art. 629 cod. pen.
Richiamato nella motivazione di merito per la diversa qualificazione del fatto; utilizzato dalla Corte territoriale nel quadro della ricostruzione criminosa del comportamento.
art. 131-bis cod. pen.
Disposizione sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che non fosse applicabile: la reiterazione nel tempo, la gravita' oggettiva delle condotte e i precedenti dell'imputato ostano al riconoscimento della causa di esclusione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio di valutazione per misurare la "tenuità" dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha osservato che è sufficiente indicare i criteri ritenuti rilevanti fra quelli elencati dall'art. 133, comma 1.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020 n.137 e successive integrazioni/convertimenti
Richiamato unicamente per spiegare la modalità di trattazione del procedimento (udienza in camera di consiglio con le modalità previste dai citati interventi normativi sull'attività giudiziaria in emergenza pandemica).
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve indicare in modo chiaro e preciso i passaggi della motivazione impugnata che si ritengono errati: la mera ripetizione di una dichiarazione di innocenza è insufficiente e comporta spesso l'inammissibilità per genericità.
- Per il riconoscimento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice valuta la offensività del fatto con riferimento ai criteri dell'art. 133; peroè la presenza di modalità oggettivamente gravi, la durata della condotta e precedenti penali possono escludere l'applicazione della causa anche se non tutti gli elementi dell'art. 133 sono analizzati.
- Condotte intimidatorie ripetute nel tempo (anche se finalizzate a ottenere illecitamente una prestazione o il rilascio di un immobile) tendono ad essere percepite come non "tenui" e quindi incompatibili con l'applicazione di misure di non punibilità per particolare tenuità.
- Quando una controversia ha natura civilistica, il ricorso a comportamenti minacciosi per il soddisfacimento delle proprie pretese espone comunque a responsabilità penale se le condotte superano la soglia della tolleranza e configurano minacce o altre fattispecie penali; il poter "ricorrere al giudice" è un elemento che grava sulla rilevanza penale della condotta.
- In sede di impugnazione è strategico individuare e contestare specificamente i punti di fatto e di diritto tramite motivi dettagliati e supportati da riferimenti probatori; l'assenza di tale dettaglio espone il ricorrente al rigetto per genericità.
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