Cassazione Penale, Ordinanza n. 11704/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è una condanna pronunciata dalla Corte d'appello per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso per cassazione viene indicato un solo motivo, ma la Corte rileva che esso è del tutto generico e che non è stato dedotto alcunché di specifico a sostegno dell'impugnazione. Per tale ragione il motivo viene ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamata come norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata.
Cassa delle ammende
La Corte dispone il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo sia meramente generico e non contenga alcuna deduzione specifica idonea a confrontarsi con la decisione impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo non consente un sindacato di legittimità nel merito e determina la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere altresì onerato di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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