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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 148 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo - Atti impugnabili - Ingiunzione di pagamento - Impugnabilità - Condizioni Processo - Notificazioni - Utilizzo servizio postale - Compiuta giacenza - Conoscibilità - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’ingiunzione di pagamento, presumibilmente deducendo la mancata o irregolare notificazione dell’avviso di accertamento presupposto e, conseguentemente, l’intervenuta decadenza dell’Ente dal potere di accertamento. La questione riguarda anche la validità della notificazione effettuata tramite il servizio postale con attestazione di compiuta giacenza.

La decisione

La giurisprudenza ha stabilito che l’ingiunzione di pagamento può essere impugnata per vizi propri oppure, se l’atto presupposto non è stato validamente notificato, anche insieme a tale atto. La notificazione dell’avviso di accertamento mediante servizio postale, con attestazione della compiuta giacenza, è legittima e rende l’atto legalmente conoscibile dal destinatario. Tale notificazione è idonea a impedire la decadenza dell’Ente dal potere di accertamento. Pertanto, in presenza di una regolare attestazione di compiuta giacenza, la contestazione basata sulla mancata conoscenza effettiva dell’atto non è sufficiente a invalidare la procedura.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sull’impugnazione degli atti della riscossione

    L’ingiunzione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, ovvero unitamente all’atto presupposto, qualora quest’ultimo non risulti notificato.

    L’ingiunzione non può essere utilizzata per contestare liberamente un atto presupposto già validamente notificato. La contestazione dell’atto presupposto è possibile insieme all’ingiunzione quando la sua notificazione manchi o sia giuridicamente inesistente o invalida.

  • Disciplina della notificazione a mezzo del servizio postale e della compiuta giacenza

    È legittima la notificazione di un avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, con attestazione della compiuta giacenza.

    Il perfezionamento della notificazione non richiede necessariamente la prova della conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. La compiuta giacenza, quando correttamente documentata, rende l’atto legalmente conoscibile e produce gli effetti previsti dalla legge, compresa l’interruzione della decadenza dell’Ente.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 31 ottobre 2017, n. 25952

    Conferma la validità della notificazione postale perfezionata mediante compiuta giacenza e i relativi effetti sulla conoscibilità dell’atto e sui termini di decadenza.

  • Cassazione civile, sezione VI, 29 agosto 2017, n. 20506

    Ribadisce che la compiuta giacenza può perfezionare la notificazione dell’atto e impedire la decadenza dell’Amministrazione, purché siano rispettate le formalità previste.

Massime di principio

  • Un’ingiunzione di pagamento può essere contestata per vizi propri; l’atto presupposto può essere contestato insieme ad essa solo se non è stato validamente notificato.
  • La mancata conoscenza effettiva dell’atto non comporta automaticamente l’invalidità della notificazione: la compiuta giacenza può rendere l’atto legalmente conoscibile.
  • Per valutare la validità della procedura occorre verificare la documentazione postale, le formalità della notificazione, l’indirizzo utilizzato e il rispetto dei termini di legge.
  • Una notificazione validamente perfezionata tramite servizio postale può impedire la decadenza dell’Ente dal potere di accertamento.
  • La possibilità di contestare tardivamente un atto presupposto dipende soprattutto dall’assenza o dall’invalidità della sua notificazione, non dalla semplice circostanza che il destinatario dichiari di non averlo letto o ritirato.

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