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Ordinanza

Ordinanza n. 229/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del Provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/10190 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 13 gennaio 2026 e notificato in pari data, via PEC con cui si rigettava l’istanza diretta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Pistoia che ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Il Collegio, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione sui fatti di causa ai fini della decisione cautelare.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né deciso definitivamente la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione resistente di depositare una relazione sui fatti di causa entro 15 giorni dal deposito dell'ordinanza. Nelle more della prosecuzione della fase cautelare, ha sospeso interinalmente l'efficacia del provvedimento di diniego e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda e della fase cautelare; il Collegio ha adottato una sospensione interinale dell'efficacia dell'atto impugnato, in attesa degli approfondimenti istruttori e della successiva camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per decidere la domanda, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione dell'amministrazione sui fatti di causa e rinviare la decisione a una successiva camera di consiglio.
  • La sospensione interinale dell'efficacia del provvedimento impugnato può essere disposta nelle more dell'espletamento dell'istruttoria cautelare e della decisione collegiale definitiva sulla domanda cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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