Cassazione Civile, Sentenza n. 6538/2020 del 09/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento catastale con cui, ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, erano state rideterminate la classe e la rendita di un’unità immobiliare situata in una microzona comunale. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3825/2016 depositata il 15 giugno 2016, aveva rigettato l’appello, ritenendo sufficienti le indicazioni dell’atto sui presupposti della revisione e sui mutamenti del contesto urbano; aveva inoltre valorizzato informazioni sulle caratteristiche del fabbricato e dell’unità immobiliare fornite dall’Ufficio nel primo grado. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004 e degli artt. 8 e 9 D.P.R. 138/1998, ha sostenuto che l’avviso conteneva indicazioni generiche e non spiegava, con riferimento concreto all’immobile, come i criteri legali avessero determinato la nuova classe e rendita; ha inoltre contestato che la motivazione potesse essere integrata dall’Ufficio soltanto nelle difese processuali. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, ha dedotto che lo scostamento tra valori medi di mercato e catastali rilevato per la microzona non giustificava automaticamente il riclassamento della singola unità, dovendo essere verificata la ricaduta su di essa.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha chiarito che la procedura ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 riguarda il mutato rapporto tra valori medi di mercato e catastali nella microzona e assume quale presupposto il fattore posizionale; tuttavia, l’avviso deve anche spiegare come tale mutamento abbia inciso sulla specifica unità immobiliare, determinandone la nuova classe e rendita. Le caratteristiche edilizie non costituiscono di per sé il presupposto della revisione ex comma 335, ma rilevano, insieme al fattore posizionale, per motivare la stima e l’attribuzione della classe e della rendita alla singola unità. La sentenza impugnata ha errato nel reputare sufficiente il richiamo ai presupposti generali della revisione e nel considerare le integrazioni dell’Ufficio svolte in giudizio: la motivazione deve essere contenuta nell’avviso al momento della sua emissione e non può essere integrata ex post in sede processuale. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
Ma la disposizione che autorizza la revisione “parziale” del classamento, – in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali”, – integra il presupposto degli “atti attributivi delle nuove rendite” che, essi stessi, debbono allora esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) classe, ed alla rendita catastale, attribuite all’unità immobiliare (classe a sua volta “rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona”; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3).
La revisione parziale si fonda sul significativo scostamento, a livello di microzona, del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale; l’avviso che attribuisce la nuova rendita deve però indicare le ragioni della ricaduta di tale revisione sulla specifica unità, con riferimento alla nuova classe e rendita.
art. 8 D.P.R. 138/1998
Laddove, però, (anche) l’indicazione delle “caratteristiche edilizie del fabbricato” (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7), torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154).
Nel riclassamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, le caratteristiche edilizie non sono il presupposto della revisione, ma devono essere considerate nella motivazione della stima comparativa e dell’attribuzione della classe e della rendita alla singola unità.
art. 8 D.P.R. 138/1998, comma 3
E, nella fattispecie, la gravata sentenza fonda il proprio decisum, per un verso, su di una inesatta ricostruzione della fattispecie costitutiva del potere di revisione, ritenendo, quindi, sufficiente, ai fini della compiuta motivazione dell’atto, – che alcunchè esplicita quanto ai sopra ripercorsi criteri legali di riclassamento dell’unità immobiliare in questione (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8; v., poi, Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., 10 dicembre 2018, n. 31829; Cass., 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., 2 novembre 2018, n. 28035), – il (mero) riferimento ai ridetti presupposti procedurali (mutato assetto del rapporto dei valori medi di mercato e catastale nelle microzone comunali), oltrechè alle relative ragioni giustificative.
L’attribuzione della classe e della rendita deve essere motivata secondo i criteri legali di classamento; il solo richiamo ai presupposti procedurali della revisione della microzona non spiega la ricaduta sulla singola unità immobiliare.
Massime di principio
- Nella revisione catastale parziale prevista dall’art. 1, comma 335, L. 311/2004, il presupposto della procedura è il mutato rapporto tra i valori medi di mercato e catastali riferito alla microzona, e non la mera evoluzione del mercato né la sola richiesta comunale.
- L’avviso di riclassamento deve motivare non soltanto l’esistenza dei presupposti della revisione della microzona, ma anche il modo in cui questi si riflettono sulla specifica unità immobiliare, giustificando la classe e la rendita attribuite.
- Nel procedimento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, le caratteristiche edilizie della singola unità non costituiscono di per sé il presupposto della revisione, ma concorrono, insieme al fattore posizionale, alla motivazione della stima e dell’attribuzione della nuova classe e rendita.
- La motivazione dell’atto impositivo deve sussistere al momento della sua emissione quale requisito strutturale di legittimità e non può essere integrata a posteriori dall’amministrazione nelle difese svolte nel processo.
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