Sentenza del 26/07/2021 n. 2265 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Finanziario - Mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione - Illegittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2006 per maggiore Irpef, sanzioni e interessi, fondata su più censure: 1) nullità dell'avviso per sottoscrizione da soggetto non dirigente (richiamando la pronuncia retroattiva Corte Cost. n. 37/2015); 2) illegittimo utilizzo delle indagini finanziarie nei confronti di un contribuente in regime di contabilità semplificata; 3) mancata allegazione all'atto impositivo del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie; 4) contestazione nel merito delle risultanze bancarie e della quantificazione del reddito
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha dichiarato inammissibile la prima eccezione per essere sollevata per la prima volta in appello. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla contabilità semplificata, confermando che il regime semplificato non esenta dall'onere probatorio sulle movimentazioni bancarie. Ha rilevato che la mancata allegazione dell'autorizzazione non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento poiché l'autorizzazione ha funzione organizzativa tra uffici e la sua assenza rileva solo se materialmente mancante e se ha prodotto concreto pregiudizio per il contribuente; inoltre l'Ufficio aveva prodotto l'autorizzazione fin dal primo grado. Sul merito ha confermato che il contribuente non ha fornito adeguata documentazione giustificativa per molte movimentazioni bancarie ritenute non ragionevolmente giustificate dal c.t.u., per cui le risultanze bancarie hanno legittimato l'accertamento. Spese di giudizio a carico dell'appellante.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'art. 32 consente di utilizzare i dati dei conti correnti per la ricostruzione del reddito e instaura una presunzione che grava sul contribuente di giustificare i movimenti bancari non dichiarati; la C.T.R. conferma che tale presunzione è applicabile anche ai contribuenti in contabilità semplificata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma prescrive l'autorizzazione per le indagini bancarie; la giurisprudenza interpreta tale provvedimento come avente funzione organizzativa interna e non richiedente motivazione da esibire obbligatoriamente al contribuente, salvo che la sua concreta assenza abbia prodotto pregiudizio.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiama il principio dell'interesse del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo: l'assenza dell'autorizzazione può essere rilevante ove si traduca in concreto pregiudizio per il contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riguarda la qualifica dirigenziale per la sottoscrizione degli atti; la Corte e la C.T.R. hanno ritenuto inammissibile sollevare per la prima volta in appello tale eccezione processuale.
Legge 27 luglio 2000, n. 212
Statuto del contribuente richiamato generically; non è stata indicata una norma specifica utilizzabile per sostenere l'obbligo di allegazione dell'autorizzazione all'atto impositivo.
Massime di principio
- La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie nell'avviso di accertamento non invalida automaticamente l'atto: l'autorizzazione ha natura organizzativa e rileva solo la sua materiale assenza se essa ha prodotto un concreto pregiudizio al contribuente.
- Il regime di contabilità semplificata non esclude l'applicazione dell'art. 32 DPR 600/73: anche i contribuenti in semplificata devono giustificare i movimenti bancari non rispondenti alle dichiarazioni.
- I dati e le risultanze dei conti correnti possono essere utilizzati per ricostruire il reddito; grava sul contribuente l'onere di fornire prove adeguate e specifiche per contrastare la presunzione di imponibilità delle movimentazioni.
- Eccezioni formali di rilievo processuale (es. incompetenza del sottoscrittore per mancata qualifica dirigenziale) devono essere sollevate tempestivamente e non possono essere svolte per la prima volta in appello quando il rito lo esclude.
- La giustificazione fornita dal contribuente deve essere documentale e coerente: spiegazioni generiche (es. gestione familiare, pagamenti frammentati) senza adeguata documentazione non sono sufficienti a disapplicare le risultanze bancarie.
- Se l'Ufficio produce in giudizio l'autorizzazione alle indagini bancarie, l'eccezione sulla sua mancata allegazione perde rilievo; invece l'assenza totale del provvedimento può essere dedotta quando idonea a dimostrare concreto pregiudizio.
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