Sentenza n. 129/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alla domanda di riconoscimento del titolo di maestro di sci di Mocchetto Andrea del 19.12.23, nonché per l’istanza di autotutela cui alla diffida del 02.02.2023, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Albania presentata in data 02.02.2023; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze e conseguente condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.; di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compreso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di riconoscimento del titolo albanese di maestro di sci e di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (Presidenza del Consiglio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulle istanze, presentate nel 2023 e nel 2023, relative al riconoscimento definitivo del titolo di maestro di sci conseguito in Albania, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato l’adozione, il 7 gennaio 2025, di un provvedimento conclusivo che subordinava il riconoscimento del titolo al superamento di misure compensative, ritenendo persistenti differenze sostanziali tra la formazione attestata e quella richiesta in Italia, quanto a durata e contenuti. Il ricorrente ha sostenuto che tale provvedimento non soddisfacesse integralmente la sua pretesa, poiché non riconosceva definitivamente il titolo albanese, e ha contestato anche l’omessa valutazione della documentazione integrativa. Ha inoltre evidenziato che l’autorizzazione temporanea all’esercizio della professione per gli anni 2025 e 2026 era stata rilasciata sulla base di una diversa qualifica conseguita mediante conversione del titolo in una qualifica irlandese, senza costituire riconoscimento definitivo del titolo albanese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha rilevato che il ricorso era diretto esclusivamente a censurare l’inerzia dell’Amministrazione e che, durante il giudizio, l’Amministrazione aveva adottato il provvedimento del 7 gennaio 2025, concludendo il procedimento e pronunciandosi anche sulla documentazione integrativa, indicata espressamente come nuova documentazione trasmessa a corredo dell’istanza. La sopravvenienza di tale provvedimento ha fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’azione avverso il silenzio, indipendentemente dal suo contenuto parzialmente negativo. Le contestazioni relative alla legittimità del provvedimento sopravvenuto, comprese quelle concernenti le misure compensative e l’omessa valutazione della documentazione, avrebbero dovuto essere proposte mediante tempestiva impugnazione del provvedimento stesso e non potevano essere esaminate nel giudizio sul silenzio. Il TAR ha escluso invece la cessazione della materia del contendere, poiché il bene della vita perseguito non era stato pienamente conseguito: il provvedimento sopravvenuto aveva definito il procedimento, ma in senso non integralmente favorevole. Le spese sono state compensate per giustificati motivi, in ragione dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio presuppone l’inerzia dell’Amministrazione; l’adozione di un provvedimento conclusivo durante il giudizio elimina il presupposto dell’azione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente, non la mera adozione di un provvedimento conclusivo.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, come quella relativa alla sopravvenuta improcedibilità, assegnando termini per memorie.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Nel giudizio avverso il silenzio è possibile chiedere la nomina di un commissario ad acta, ma tale richiesta presuppone la persistente inerzia amministrativa.
d.lgs. 206/2007
artt. 10, 11, 13, comma 1 e 15
Le disposizioni disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali e l’esercizio temporaneo e occasionale della professione; nel caso concreto l’autorizzazione temporanea non equivaleva al riconoscimento definitivo del titolo albanese.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione, nelle more del processo, di un provvedimento espresso che conclude il procedimento fa venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’inerzia e comporta l’improcedibilità del ricorso, anche quando il provvedimento sia sfavorevole o solo parzialmente favorevole al ricorrente.
- La mera adozione di un provvedimento conclusivo non determina la cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone che il ricorrente abbia ottenuto integralmente il bene della vita perseguito.
- Le censure relative al contenuto, alla motivazione o all’istruttoria del provvedimento adottato durante il giudizio sul silenzio devono essere proposte mediante autonoma e tempestiva impugnazione dell’atto espresso; non possono essere esaminate nel processo diretto esclusivamente all’accertamento dell’inerzia amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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