Sentenza del 19/04/2019 n. 11035 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA - Delibera comunale illegittima - Potere di disapplicazione del giudice tributario - Sussistenza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la decisione della CTR Toscana che aveva riconosciuto alla contribuente l'esenzione totale dalla parte variabile della TIA, ritenendo non assimilabili ai rifiuti urbani i quantitativi di "cocciame di marmo" smaltiti autonomamente. A sostegno del ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 49, comma 14, del d.lgs. n. 22 del 1997. La questione centrale riguardava la necessità che la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi prevedesse sia criteri qualitativi sia criteri quantitativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della concessionaria, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che una delibera comunale che assimili i rifiuti speciali agli urbani sulla base del solo criterio qualitativo è illegittima e deve essere disapplicata dal giudice tributario, anche d'ufficio, se la questione è stata dedotta contro l'atto impositivo. Tuttavia, la disapplicazione non comporta automaticamente l'esenzione totale dalla TIA: si applica la disciplina dei rifiuti speciali, con esclusione dalla tassazione soltanto della parte di superficie in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati. Se invece l'assimilazione comunale è legittima, il contribuente non ha diritto all'esenzione totale, ma soltanto a una riduzione proporzionale per i rifiuti assimilati avviati autonomamente al recupero, purché il servizio pubblico sia istituito e concretamente utilizzabile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g)
"assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento"
L'assimilazione comunale dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani richiede la contemporanea individuazione di criteri qualitativi e quantitativi. Una delibera fondata soltanto sulla qualità dei rifiuti è illegittima.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14
"sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero"
Quando i rifiuti sono legittimamente assimilati agli urbani, l'avvio autonomo al recupero dà diritto a una riduzione proporzionale della tariffa, non a un'esenzione totale.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
"nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali"
Se l'assimilazione è illegittima o manca, possono essere escluse dalla tassazione le superfici destinate esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati. Il contribuente deve allegare e provare i relativi presupposti.
D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2
Nella fase transitoria, la norma consente una riduzione tariffaria per i rifiuti speciali assimilati avviati autonomamente al recupero, senza prevedere un'esenzione integrale.
L. n. 2248 del 1865, allegato E, art. 5
Riconosce al giudice tributario il potere-dovere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, anche d'ufficio, salvo il limite di un giudicato amministrativo favorevole alla legittimità dell'atto.
L. n. 296 del 2006, commi 183 e 184
Per l'annualità considerata, estende alla TIA 1 i criteri di determinazione della TARSU.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238
Disciplina la TIA 2 e la successione rispetto alla TIA 1; in assenza del regolamento attuativo, sono rimaste applicabili le discipline previgenti e transitorie.
Massime di principio
- Per stabilire se rifiuti speciali non pericolosi siano soggetti alla tariffa comunale, occorre verificare il contenuto della delibera comunale: l'assimilazione è valida solo se considera sia la tipologia del rifiuto sia quantità compatibili con la capacità del servizio pubblico.
- Il giudice tributario può disapplicare direttamente la delibera comunale illegittima quando la sua validità è rilevante per l'atto impositivo contestato; non è necessario che il contribuente abbia previamente impugnato la delibera davanti al giudice amministrativo.
- La disapplicazione della delibera non determina automaticamente l'esenzione totale: il contribuente deve dimostrare quali locali o porzioni di superficie siano strutturalmente e concretamente destinati esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
- Se l'assimilazione è legittima, lo smaltimento o recupero autonomo dei rifiuti assimilati comporta normalmente una riduzione proporzionale della tariffa, calcolata sulla quantità effettivamente avviata al recupero, e non l'esenzione integrale.
- La prova delle superfici esenti, dei quantitativi prodotti e dell'avvio al recupero grava principalmente sul contribuente e deve essere supportata da documentazione idonea, come formulari, contratti e attestazioni del gestore autorizzato.
- La valutazione deve essere effettuata in base alla disciplina vigente per l'annualità d'imposta considerata, poiché il regime TARSU, TIA 1, TIA 2 e le discipline successive hanno presupposti e modalità applicative differenti.
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