Sentenza n. 737/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 122/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 813/2024, dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.05.2025, notificata il 04.06.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dell’importo di € 8.851,56;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 122/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute e il Ministero era stato condannato al pagamento di € 8.851,56, oltre interessi, nonché della metà delle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale e non ha contestato né l'inadempimento né la spettanza e l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza al giudicato e dichiarando l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, precisando che il commissario assumerà le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari al pagamento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile, nel processo amministrativo, alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, secondo l'art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza del credito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando un termine per adempiere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia dell'Amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- L'Amministrazione che risulti inadempiente già al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve sostenere le spese del relativo giudizio.
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