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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22272/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 20-bis c.p., la sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità. La Corte di appello di Roma rigettò la richiesta ritenendo ostativa la sostituzione per i numerosi precedenti penali del condannato (sei precedenti per furto), ricollegandosi all'art. 59 L. 689/1981. In ricorso per cassazione si dedusse la violazione degli artt. 53, 58 e 59 della legge n. 689/1981 e l'omessa valutazione dei parametri dell'art. 133 c.p., richiesti per una valutazione complessiva della gravità del reato e della capacità a delinquere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la motivazione della Corte territoriale è insufficiente: l'art. 59 L. 689/1981 non individua la recidiva come causa ostativa automatica alla sostituzione della pena e la capacità a delinquere doveva essere valutata alla luce dei parametri dell'art. 133 c.p. Mancando una valutazione complessiva della gravità del reato e della personalità del condannato, l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma che consente la sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità; oggetto della domanda presentata dal difensore del ricorrente.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 53

    Richiamata nel ricorso come parte del quadro normativo delle misure alternative; non è stata al centro della motivazione della Corte ma concorre al complesso normativo di riferimento.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 58

    Rimanda ai criteri da usare per la valutazione della sostituibilità delle pene e richiama l'art. 133 c.p.; impone una valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità del condannato.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 59

    Non contiene una previsione che renda la recidiva o i precedenti penali un ostacolo automatico alla sostituzione della pena: la Corte precisa che i precedenti possono essere considerati ma solo nell'ambito della valutazione complessiva prevista dall'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, personalità, capacità a delinquere, ecc.). La Corte ha ritenuto obbligatorio che il giudice di merito si informi a questi parametri e li motivi quando nega la sostituzione.

  • art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022

    art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022

    Disposizione di carattere transitorio che impone, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, l'applicazione delle norme più favorevoli introdotte. Il Procuratore Generale ha richiamato questa disposizione per richiedere l'applicazione delle norme più favorevoli del capo III della legge n. 689/1981.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Consente il sindacato in cassazione della motivazione quando la motivazione dell'atto impugnato risulti insufficiente. La Corte ha esercitato questo controllo per valutare la congruità della motivazione del diniego.

Massime di principio

  • La mera indicazione del numero di precedenti penali non è di per sé motivazione sufficiente per escludere la sostituzione della pena: il giudice deve valutare complessivamente la gravità del fatto e la personalità del condannato secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La recidiva o precedenti per reati della stessa indole possono essere considerati come elemento ai fini della non sostituibilità, ma solo all'interno di una valutazione prognostica e motivata che prenda in considerazione anche altri elementi (modalità del fatto, efficacia della sanzione, ecc.).
  • La valutazione sulla sostituzione della pena è discrezionale, ma è una discrezionalità vincolata: il giudice deve indicare i parametri decisivi adottati e motivare il diniego in modo specifico e non meramente descrittivo.
  • In procedimenti pendenti all'entrata in vigore di una riforma penale, va applicata la normativa più favorevole in base alle disposizioni transitorie (qui, art. 95 d.lgs. n.150/2022): ciò può influenzare la valutazione della sostituibilità.
  • Se il provvedimento motivazionale è carente, la Corte di cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio, onde consentire al giudice di merito di svolgere la valutazione completa richiesta dall'art. 133 c.p.
  • Il giudice di merito non è tenuto ad analizzare tutti i parametri dell'art. 133 c.p., ma deve motivare sugli aspetti ritenuti decisivi: tali aspetti devono risultare chiari e idonei a giustificare la conclusione adottata.

Testo integrale

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