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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32470/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento e dalla negoziazione di un assegno non trasferibile, emesso da una società assicuratrice per la liquidazione di un sinistro in favore di un beneficiario indicato sul titolo, ma incassato da un soggetto diverso, dopo una pretesa contraffazione nella parte relativa al nome del beneficiario. La società emittente ha agito contro la banca negoziatrice chiedendo il risarcimento/pagamento della somma corrispondente, assumendo che l'istituto avesse pagato a soggetto non legittimato senza svolgere i controlli dovuti. In appello la banca originaria è stata sostituita dalla nuova banca succeduta nei diritti e nelle passività della prima, la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale ha respinto l'appello ritenendo insussistente la responsabilità della banca perché non risultavano alterazioni visibili ictu oculi sul titolo, valorizzando sia la testimonianza resa sia l'esibizione dell'originale dell'assegno e l'assenza di contestazioni specifiche sul punto. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) vizio motivazionale e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto provata l'assenza di contraffazioni visibili e che, in mancanza di produzione dell'originale del titolo, mancasse la prova liberatoria della banca ex art. 1218 c.c.; (2) violazione dell'art. 43 l. assegni, assumendo che il Tribunale avesse indebitamente richiesto dolo o colpa grave per escludere l'effetto liberatorio del pagamento; (3) violazione di legge, sostenendo che per gli assegni non trasferibili la diligenza richiesta alla banca sarebbe più intensa e che basterebbe un mero indice di sospetto, non la sola rilevabilità ictu oculi, per escludere la liberazione del pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale aveva dato conto dell'esibizione dell'originale dell'assegno e dell'assenza di alterazioni percepibili de visu, e la ricorrente non aveva indicato quali segni concreti di contraffazione fossero presenti sul titolo; la censura, quindi, mirava sostanzialmente a rimettere in discussione una valutazione di merito senza un idoneo vizio di omesso esame di fatto decisivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata non aveva affermato che la banca rispondesse solo in caso di dolo o colpa grave. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché la ricorrente non aveva specificato quali ulteriori circostanze, oltre a quelle già disattese dal giudice di merito, avrebbero dovuto imporre ulteriori verifiche alla banca né in cosa queste verifiche avrebbero dovuto consistere. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è stata ritenuta inammissibile quando non colpisce la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale richiede l'allegazione di un fatto decisivo omesso, non la semplice contestazione della valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 43 l. assegni

    La responsabilità o il difetto di effetto liberatorio del pagamento vengono collegati alla concreta verificabilità di alterazioni del titolo; nel caso deciso non risultava una alterazione percepibile ictu oculi.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza richiesta alla banca è quella professionale del bancario medio, non quella del grafologo o di chi disponga di particolari strumenti tecnici.

  • art. 1218 c.c.

    Il debitore che invochi l'effetto liberatorio del pagamento deve offrire prova idonea, ma nel caso concreto la banca è stata ritenuta aver assolto tale onere sulla base dell'assenza di alterazioni visibili.

  • art. 1992, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma non applicabile agli assegni non trasferibili; la Corte non accoglie la tesi che da essa derivi un diverso standard decisivo per la ratio della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Accertati i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • d.l. n. 183/2015

    Richiamato nel contesto della costituzione della nuova banca succeduta alla banca originaria.

Massime di principio

  • Nel pagamento o nella negoziazione di un assegno, la responsabilità della banca non discende dalla mera esistenza di una contraffazione, ma richiede che l'alterazione del titolo sia oggettivamente rilevabile secondo la diligenza professionale del bancario medio, senza pretese di perizia grafologica o uso di strumenti specialistici.
  • Chi impugna la decisione di merito deve indicare in modo specifico i fatti decisivi non esaminati o le circostanze concrete trascurate dal giudice; la censura non può risolversi in una generica contestazione della valutazione delle prove.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma assume una premessa giuridica diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
  • Per contestare l'effetto liberatorio del pagamento dell'assegno non è sufficiente prospettare in astratto un livello di diligenza più elevato o un mero indice di sospetto: occorre allegare e dimostrare circostanze concrete che avrebbero dovuto rendere riconoscibile la falsificazione o imporre ulteriori verifiche alla banca.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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