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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29452/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento di euro 19.067,54 relativa a IRAP 2008, emessa a seguito di controllo formale. Il contribuente l'ha impugnata davanti al giudice tributario contestando, da un lato, la correttezza del calcolo degli interessi richiesti in cartella e, dall'altro, la validità della notifica eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sostenendo l'inesistenza della notifica e l'inapplicabilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. La CTP e poi la CTR hanno respinto il ricorso e l'appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., per mancato riconoscimento dell'obbligo di indicare in cartella i criteri di conteggio degli interessi; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 156 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto valida la notifica e applicabile la sanatoria processuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva dato conto, sia pure sinteticamente, della notifica della cartella a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e della sanatoria delle eventuali irregolarità ex art. 156 c.p.c., in coerenza con il principio del raggiungimento dello scopo. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per violazione del principio di autosufficienza, rilevando che il ricorso non esponeva in modo chiaro e sintetico i fatti di causa, non individuava uno specifico capo della sentenza impugnata né proponeva un metodo alternativo di calcolo degli interessi. Nel merito, comunque, ha richiamato il principio secondo cui, se la cartella segue un precedente atto che abbia già determinato imposta e interessi, è sufficiente il richiamo a tale atto e la quantificazione degli ulteriori accessori; se invece la cartella è il primo atto con cui si chiedono interessi, è necessaria l'indicazione della base normativa e della decorrenza, ma non dei singoli tassi né delle modalità di calcolo, quando questi siano desumibili dalla legge e da atti di pubblicità legale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore dell'agente della riscossione; nessuna statuizione sulle spese verso l'Agenzia delle Entrate, rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione del calcolo degli interessi; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nella specie.

  • art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; per la cartella di pagamento, l'obbligo di motivazione va bilanciato con l'esigenza di riscossione e non impone sempre l'indicazione analitica dei criteri di calcolo degli interessi.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve esporre presupposti di fatto e ragioni giuridiche; è il parametro richiamato per la motivazione degli atti tributari.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale del diritto di difesa e dell'esigenza di conoscibilità della pretesa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione al buon andamento e all'efficienza dell'azione amministrativa e della riscossione.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Consente la notifica della cartella anche mediante invio diretto per posta da parte dell'esattore con raccomandata A/R, senza necessità di relata di notifica.

  • art. 156 c.p.c.

    Le eventuali irregolarità della notifica si sanano quando l'atto abbia raggiunto lo scopo, ossia quando il contribuente sia stato posto in condizione di difendersi.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria e autosufficiente dei fatti di causa; il suo mancato rispetto comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 276 c.p.c.

    Impone di esaminare prioritariamente le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del contributo unificato, nei limiti della parte finale del provvedimento riportata nel testo.

  • artt. 20 e 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norme che disciplinano gli interessi e la loro quantificazione nei rapporti tributari; i relativi tassi sono determinati da atti pubblici e conoscibili dal contribuente.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in via sistematica dalle Sezioni Unite come parametro della motivazione degli atti di accertamento.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in via sistematica dalle Sezioni Unite come parametro della motivazione degli atti di accertamento.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come parte del quadro normativo sull'obbligo di motivazione.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato come espressione del diritto a una buona amministrazione, in dialogo con le garanzie costituzionali interne.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato nel bilanciamento degli interessi fiscali e delle garanzie del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato come base del dovere di concorrere alle spese pubbliche secondo capacità contributiva.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale fondamento dei doveri inderogabili di solidarietà.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra i parametri costituzionali che sorreggono il principio del giusto procedimento.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato tra i parametri costituzionali che sorreggono il diritto di tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella esattoriale, la spedizione diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione è modalità consentita dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 e non richiede necessariamente una relata di notifica.
  • Le eventuali irregolarità della notifica sono sanate se l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè se il destinatario ha avuto effettiva possibilità di conoscere la pretesa ed esercitare il diritto di difesa.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: l'esposizione dei fatti e delle censure deve essere chiara, sintetica e tale da consentire l'immediata individuazione delle questioni senza ricorrere ad altre fonti processuali; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità del motivo.
  • La cartella che richieda interessi su un debito tributario non deve sempre riportare analiticamente i criteri matematici di calcolo: se gli interessi sono determinabili sulla base della disciplina legale e di atti soggetti a pubblicità legale, è sufficiente il richiamo alla base normativa e l'indicazione della decorrenza o del precedente atto presupposto.
  • Quando la cartella segue un precedente atto già determinativo di imposta e interessi, l'obbligo motivazionale è soddisfatto dal richiamo a quell'atto e dalla quantificazione degli ulteriori accessori maturati successivamente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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