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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17551/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 615-ter c.p., con la censura che la Corte territoriale avrebbe errato non considerando la natura inoffensiva della condotta e la sussistenza di finalità di servizio (ricerca di spunti investigativi sollecitati dai superiori); 2) violazione dell'art. 42 c.p., deducendo l'esclusione del dolo per adempimento putativo e per aver agito su sollecitazione del superiore (invito a 'dare di più'); 3) vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità, sostenendo che la Corte non ha escluso la scriminante pur avendo ammesso per alcuni accessi finalità esplorative ma non avendo considerato l'assenza di previsione procedurale come giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi connessi e aspecifici: il ricorrente non ha confutato in concreto le argomentazioni della Corte d'appello che aveva escluso la prova della finalità investigativa e aveva accertato l'accesso abusivo in violazione delle procedure interne. La Corte di cassazione ha confermato il principio secondo cui l'accesso a sistemi informatici interforze è abusivo se effettuato in violazione delle prescrizioni autorizzative e in assenza di un qualificato sospetto e della procedura obbligatoria (annotazioni, autorizzazioni scritte, comunicazioni ai superiori). Ha inoltre ritenuto preclusa la doglianza sulla scriminante putativa perché non formulata in tali termini in appello e non provata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    L'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico è integrato quando si viola le condizioni e i limiti di accesso imposti; la finalità soggettiva (profitto o meno) è irrilevante se sussiste la violazione delle prescrizioni. La giurisprudenza unificata precisa inoltre che è penalmente rilevante anche l'accesso per finalità ontologicamente estranee rispetto a quelle consentite.

  • art. 42 cod. pen.

    La scriminante putativa o l'adempimento putativo devono essere dedotti e provati con specificità; nel caso di specie la Corte territoriale non ha riconosciuto tale scriminante e la Cassazione ha osservato che la doglianza era preclusa se non formulata espressamente in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile ritenuto colposo.

  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 11 comma 1 lett. b)

    i dati dovessero essere "raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi"

    I trattamenti di dati personali devono avere scopi determinati e legittimi; l'accesso a dati personali sensibili in banche dati interforze richiede che il trattamento sia giustificato da una finalità di indagine compatibile e proporzionata.

  • Legge 1 aprile 1981, n. 121, art. 9

    Prevedeva che l'accesso ai dati negli archivi automatizzati del Ministero dell'Interno fosse consentito solo se debitamente autorizzato; l'autorizzazione per acquisizioni specifiche doveva essere scritta e motivata, indicando le notizie da acquisire e i motivi.

  • D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, art. 9

    Regolamentava le procedure di accesso, comunicazione e trattamento degli archivi magnetici: prevedeva autorizzazioni, modalità e comunicazioni preventive e successive per garantire la legittimità degli accessi.

  • D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15

    Normativa successiva che ha aggiornato le procedure di accesso; la sentenza osserva però che, ratione temporis, per i fatti considerati si applicavano le norme precedenti richiamate.

  • Art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata) par. 2

    L'interferenza nel diritto alla vita privata è ammessa purché sia proporzionata e giustificata da finalità investigative legittime; l'accesso a dati personali deve quindi rispettare un giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez. U., n. 4694/2011 (Casani)

    Stabilisce che integra il reato la violazione delle condizioni e dei limiti di accesso al sistema, rendendo irrilevante l'obiettivo soggettivo se sussiste la violazione delle prescrizioni imposte dal titolare del sistema.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez. U., n. 41210/2017 (Savarese)

    Affermato che è penalmente rilevante anche l'accesso da parte di pubblico ufficiale abilitato quando sia finalisticamente estraneo alle ragioni per le quali l'accesso è attribuito (accesso con finalità diverse da quelle consentite).

Massime di principio

  • L'accesso a banche dati istituzionali e interforze è illecito se effettuato in violazione delle procedure autorizzative anche quando l'operatore è abilitato: la violazione delle regole di accesso basta a integrare il reato di accesso abusivo.
  • La finalità soggettiva dell'accesso (assenza di profitto o intento personale) non esclude automaticamente la rilevanza penale se le modalità e le condizioni previste per l'accesso non sono rispettate.
  • Per giustificare un accesso a fini investigativi è necessario un presupposto concreto (almeno un 'qualificato sospetto' o una notizia ricevuta) e l'osservanza delle procedure interne (autorizzazioni scritte, annotazioni, comunicazioni ai superiori).
  • La scriminante putativa o l'adempimento putativo devono essere espressamente dedotti e provati nelle fasi processuali competenti; non possono essere inventate in cassazione se non sollevate in appello con adeguata specificità.
  • Chi impugna una decisione di merito in Cassazione deve produrre censure specifiche e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni e i fatti motivati dalla corte di merito, altrimenti il ricorso può essere dichiarato aspecifico e inammissibile.
  • L'accesso ai dati personali richiede sempre un bilanciamento di proporzionalità e finalità legittime (anche in ottica di diritto europeo): le indagini 'esplorative' senza procedure formali e senza sospetto qualificato sono difficilmente giustificabili.

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