Cassazione Civile, Ordinanza n. 18644/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado resa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania in una controversia relativa a sanzioni in materia IVA. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 124 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso sulla base di una sentenza pregiudiziale non passata in giudicato perché ancora sub iudice davanti alla Corte di cassazione. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. e dell'art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere il giudice tributario sospeso il giudizio pregiudicato in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale pendente in Cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminandoli congiuntamente, perché il giudizio pregiudiziale è stato poi definito con ordinanza n. 5194/2022 con rinvio della sentenza pregiudiziale da cui dipendeva la pronuncia impugnata. Ne è derivato che la sentenza della CTR era priva del presupposto sul quale si fondava, presupposto che peraltro non era mai divenuto definitivo. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato per censurare l'uso di una decisione pregiudiziale non ancora passata in giudicato come base della pronuncia impugnata.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'efficacia della sentenza pregiudiziale e alla sua utilizzabilità solo se definitiva.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per nullità processuale.
art. 295 c.p.c.
Invocato per sostenere la necessità di sospendere il giudizio dipendente da altra causa pregiudiziale.
art. 337 c.p.c.
Invocato, insieme all'art. 295 c.p.c., a sostegno della sospensione del processo in presenza di questione pregiudiziale pendente.
art. 39 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma del processo tributario in tema di sospensione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata si fonda su un antecedente logico-giuridico ancora sub iudice, la sopravvenuta riforma o cassazione di tale antecedente travolge il presupposto della pronuncia dipendente.
- Nel giudizio tributario, la sospensione del processo può essere necessaria quando la definizione della controversia dipende dall'esito di un giudizio pregiudiziale pendente.
- La sentenza che utilizza come base un accertamento non definitivo è vulnerabile per violazione delle regole sul giudicato e sulla pregiudizialità, con conseguente cassazione e rinvio al giudice di merito.
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