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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1164/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva ritenuto inammissibile l'azione di accertamento dell'obbligo del terzo promossa contro la banca, deducendo (1) violazione dell'art. 58 T.U.L.B. perché il rapporto pignorato sarebbe stato ceduto e perciò la banca non sarebbe legittimata passiva (sostenendo inoltre che il rapporto fosse estinto al momento della cessione), (2) errori nella liquidazione e nell'assegnazione delle spese di lite sostentute nei due gradi, con riferimento agli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e ai parametri del d.m. n. 55/2014, (3) vizio di motivazione sulla compensazione delle spese tra l'avv. Massa e la banca e (4) nullità per contraddittorietà della motivazione. Il ricorso incidentale della banca era condizionato all'accoglimento del principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha confermato il principio secondo cui molte delle censure erano inammissibili o infondate per carenza di specificità probatoria e per non aver colpito la ratio decidendi (es. mancata indicazione di elementi circa l'estinzione del rapporto al momento della cessione). Ha ritenuto infondate le doglianze sulle spese e sulla compensazione, quando la compensazione è sorretta da ragioni controvertibili e logiche emerse dall'interpretazione delle procure. Per avere proposto censure manifestamente infondate i ricorrenti sono stati sanzionati ex art. 96, comma 3 c.p.c. con il pagamento di Euro 5.000,00. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido a rifondere le spese di cassazione (liquidate in Euro 6.000,00 + Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori) e ad eventuale ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.L.B.)

    La Corte ha ritenuto che la censura relativa alla cessione dei rapporti ai sensi dell'art. 58 fosse priva delle coordinate fattuali necessarie per essere vagliata in cassazione: i ricorrenti non hanno provato né dimostrato che il rapporto fosse già estinto al momento della cessione, per cui la questione è stata dichiarata inammissibile e non ha modificato la valutazione sulla legittimazione passiva della banca.

  • art. 548 cod. proc. civ. (ratione temporis)

    Richiamato come norma attinente al giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo (procedura esecutiva), costituisce il quadro procedurale in cui sono nate le controversie sull'efficacia del pignoramento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.

    Norma di legittimità utilizzata per formulare i motivi di cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e fondatezza dei motivi ex art. 360, ritenendo plurime doglianze inammissibili per carenza di deduzione fattuale o infondate sul piano giuridico.

  • artt. 91, 92 e 132 cod. proc. civ.

    Riferiti alla liquidazione delle spese e alla compensazione: la Corte ha ribadito che il giudice del gravame valuta l'esito complessivo della lite per la liquidazione delle spese e che la compensazione è legittima quando la decisione è sorretta da ragioni controvertibili e non illogiche.

  • art. 96, comma 3 cod. proc. civ.

    Applicata per sanzionare la proposizione di censure manifestamente infondate e arrecanti un abuso del diritto di impugnazione; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di Euro 5.000,00.

  • d.m. n. 55 del 2014 (parametri forensi)

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'ammontare delle spese; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mancavano elementi precisi sul valore della controversia e sulla applicabilità degli scaglioni.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) e successive proroghe

    Norma procedurale che ha permesso alla Corte di decidere senza discussione orale, sulla base di conclusioni scritte, procedura applicata al caso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater e art. 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamati in tema di contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento da parte dei ricorrenti, pari all'importo già versato per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • In giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, chi invoca la inefficacia della legittimazione passiva per effetto di una cessione ai sensi dell'art. 58 T.U.L.B. deve dedurre e provare con chiarezza i fatti essenziali (tempistica della cessione, esistenza o estinzione del rapporto al momento della cessione, atti e documenti rilevanti): mere affermazioni generiche rendono la censura inammissibile.
  • Le doglianze in cassazione devono rispettare le prescrizioni di dettaglio processuale (art. 366 c.p.c. e art. 360 c.p.c.): la mancanza di riferimenti fattuali e di un nesso logico con la decisione impugnata comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La valutazione delle spese da parte del giudice d'appello è globale: la parziale accoglienza di un motivo non sempre comporta vittoria integrale e non garantisce automaticamente la rifusione delle spese; la compensazione è lecita quando la decisione è sorretta da ragioni non illogiche e controvertibili.
  • La proposizione di censure manifestamente infondate o meramente dilatorie può integrare abuso del diritto processuale e determinare sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c.; occorre valutare il rischio di responsabilità aggravata prima di proporre impugnazioni temerarie.
  • Le contestazioni sul rispetto dei parametri di liquidazione degli onorari richiedono una chiara indicazione del valore della controversia e del calcolo: senza tali dati la censura non è fondata.
  • In situazioni straordinarie procedurali (es. disposizioni emergenziali che consentono decisione senza udienza orale) le parti devono porre particolare attenzione alle memorie scritte perché il dibattimento orale potrebbe non avere luogo.

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