Sentenza n. 6848/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 9 agosto 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a. quanto ai motivi aggiunti presentati il 17 novembre 2025: - del Provvedimento di rifiuto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio del 19 settembre 2025 - Prot. -OMISSIS-, Pratica n -OMISSIS- - emesso dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad (Pakistan) e notificato brevi manu si presume in pari data; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale agli atti impugnati e che con gli stessi debba considerarsi comunque posto in rapporto di correlazione, nonché i pareri, le proposte e le valutazioni che possano aver concorso all’emanazione degli stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, motivato dall’insufficienza e dalla ritenuta strumentalità delle disponibilità economiche del padre garante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente impugnato il silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell’appuntamento per formalizzare la richiesta, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna a concludere il procedimento. Nelle more, l’amministrazione aveva adottato e notificato il diniego del visto; il ricorrente aveva quindi proposto motivi aggiunti contro tale provvedimento. Il diniego rilevava che la documentazione non dimostrava inequivocabilmente la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per il mantenimento in Italia: il padre, indicato quale garante, disponeva di circa 9.384,91 euro, derivanti in larga parte da un versamento effettuato pochi giorni prima della domanda, e tale somma avrebbe dovuto sostenere anche il nucleo familiare d’origine, composto da numerosi membri. Il ricorrente deduceva l’insufficienza dell’istruttoria e della valutazione amministrativa, sostenendo che il proprio nucleo familiare fosse benestante, che alcune sorelle beneficiassero di borse di studio e che fratelli esercenti professioni remunerative potessero contribuire al sostegno familiare. Deduceva inoltre la violazione dell’art. 4, comma 2, del D.I. n. 850 del 2011, con riferimento alla mancata valorizzazione del colloquio personale quale elemento rilevante nella valutazione della domanda di visto.
La decisione
Il Collegio ha dato atto che il ricorso introduttivo contro il silenzio era divenuto improcedibile, poiché l’amministrazione aveva concluso il procedimento adottando il diniego; tale profilo era già stato definito con precedente sentenza, che aveva disposto la conversione del rito per l’esame dei motivi aggiunti. Nel merito, i motivi aggiunti sono stati respinti. Il giudice ha ritenuto non decisive le allegazioni del ricorrente sulla situazione economica complessiva della famiglia, qualificandole come prevalentemente assertive. La sede diplomatica aveva evidenziato elementi concreti idonei a porre in dubbio la sufficienza e la genuinità delle disponibilità economiche dichiarate, in particolare l’accredito di una somma rilevante pochi giorni prima della domanda, circostanza compatibile con una costituzione strumentale della provvista. Il ricorrente non aveva fornito elementi convincenti per superare tale rilievo. È stata respinta anche la censura fondata sull’art. 4, comma 2, del D.I. n. 850 del 2011: il colloquio con il richiedente riveste particolare rilevanza nella valutazione, ma non costituisce uno snodo procedimentale indefettibile, sicché la sua mancata effettuazione non determina di per sé l’illegittimità del diniego. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla domanda contro il silenzio e alla richiesta di assicurare l’esecuzione dell’obbligo amministrativo di provvedere; il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile dopo la conclusione del procedimento.
art. 32 c.p.a.
conversione del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per consentire l’esame, con il rito appropriato, dell’impugnazione del diniego introdotta mediante motivi aggiunti.
art. 4, comma 2, D.I. n. 850 del 2011
fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto
La rilevanza del colloquio non lo rende un passaggio procedimentale indefettibile ai fini della decisione sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto.
Regolamento (CE) n. 810/2009
secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti
È richiamato dal D.I. n. 850 del 2011 con riferimento alla valutazione, per i visti di breve durata, del rischio di immigrazione illegale e delle garanzie di uscita dal territorio degli Stati membri; il testo non esplicita una diversa interpretazione diretta del regolamento.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo conclusivo rende improcedibile l’azione contro il silenzio relativa al precedente contegno omissivo, poiché viene meno l’interesse a ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
- Nella valutazione dei mezzi economici necessari al rilascio di un visto per motivi di studio, l’amministrazione può considerare la prossimità temporale di rilevanti accrediti sul conto del garante rispetto alla presentazione della domanda quale elemento idoneo a dubitare della stabilità o genuinità della provvista.
- Le allegazioni del richiedente sulla solidità economica del nucleo familiare, se meramente assertive e non accompagnate da elementi convincenti, non sono sufficienti a superare i rilievi dell’autorità diplomatica sulla disponibilità effettiva e stabile dei mezzi di sostentamento.
- Il colloquio con il richiedente il visto, pur rivestendo particolare rilevanza nella valutazione amministrativa, non costituisce necessariamente un passaggio procedimentale indefettibile; la sua mancata effettuazione non comporta di per sé l’illegittimità del diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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