Regolamento (UE) 2016/1198
Regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione, del 22 luglio 2016, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’elenco delle sostanze conservanti ammesse nei cosmetici, intervenendo sul metilisotiazolinone alla luce del parere scientifico del CSSC che ne ha rilevato l’insufficiente sicurezza per i consumatori alla concentrazione di 100 ppm. La sostanza viene vietata nei prodotti da non sciacquare, mentre resta autorizzata nei prodotti da sciacquare entro lo 0,01%. È inoltre previsto un termine transitorio fino al 12 febbraio 2017 per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dei soli prodotti conformi.
Modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 per vietare il metilisotiazolinone nei prodotti cosmetici da non sciacquare e mantenerne l’uso nei prodotti da sciacquare entro il limite dello 0,01%
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione europea, in quanto modifica la disciplina sulle sostanze conservanti contenuta nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. Riguarda in particolare il metilisotiazolinone (CAS 2682-20-4, CE 220-239-6): ne vieta l’uso nei prodotti cosmetici da non sciacquare, comprese le salviette umidificate, e ne consente l’impiego solo nei prodotti da sciacquare entro la concentrazione massima dello 0,01% p/p. È prevista una disciplina transitoria: dal 12 febbraio 2017 solo i prodotti conformi possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell’Unione.
Modifica della disciplina del metilisotiazolinone nei cosmetici
Il regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, modificandone l’allegato V in materia di conservanti autorizzati. La misura nasce dal parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), secondo cui la concentrazione di 100 ppm di metilisotiazolinone non è sicura per il consumatore e, per i prodotti cosmetici da non sciacquare, non sono state dimostrate concentrazioni sicure quanto all’induzione o all’elicitazione di allergia da contatto.
Razionale della modifica
Dai considerando emerge che la Commissione intende rispondere all’aumento dell’incidenza di allergie attribuite al metilisotiazolinone. Per questo la sostanza viene vietata nei prodotti da non sciacquare, mentre viene mantenuta una possibilità d’uso limitata nei prodotti da sciacquare. La Commissione precisa inoltre che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici.
Contenuto della modifica all’allegato V
L’allegato del regolamento sostituisce il numero d’ordine 57 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. La sostanza interessata è identificata come 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, con denominazione comune Methylisothiazolinone, numero CAS 2682-20-4 e numero CE 220-239-6.
Le condizioni di impiego risultano così definite:
- prodotti da sciacquare: concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso pari allo 0,01%;
- prodotti da non sciacquare: uso non consentito.
La nota in allegato precisa inoltre che il metilisotiazolinone è disciplinato anche all’allegato V, numero d’ordine 39, in miscela con il metilcloroisotiazolinone, e che i due regimi si escludono reciprocamente: la miscela non può essere usata nello stesso prodotto in combinazione con il solo metilisotiazolinone.
Disciplina transitoria e applicazione sul mercato
L’articolo 2 prevede che, a decorrere dal 12 febbraio 2017, solo i prodotti cosmetici conformi al regolamento possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell’Unione. Il considerando 6 spiega che il differimento serve a concedere all’industria il tempo necessario per adeguare le formulazioni e per gestire il ritiro dei prodotti non conformi, quantificandolo in sei mesi dall’entrata in vigore.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato V del regolamento cosmetici
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. In concreto, il numero d’ordine 57 viene sostituito per ridefinire le condizioni d’uso del metilisotiazolinone come conservante.
Limitazione d’uso del metilisotiazolinone
Nell’allegato, il metilisotiazolinone (2-methyl-2H-isothiazol-3-one; denominazione comune: Methylisothiazolinone) è autorizzato solo nei prodotti da sciacquare, con concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso pari allo 0,01%. Il suo impiego nei prodotti da non sciacquare è quindi escluso.
Interazione con la miscela metilcloroisotiazolinone/metilisotiazolinone
La nota dell’allegato precisa che il metilisotiazolinone è disciplinato anche al numero d’ordine 39 in miscela con il metilcloroisotiazolinone e che i due numeri d’ordine si escludono reciprocamente: l’uso della miscela è incompatibile con l’uso del solo metilisotiazolinone nello stesso prodotto.
Termine transitorio per immissione sul mercato
Ai sensi dell’articolo 2, dal 12 febbraio 2017 solo i prodotti cosmetici conformi al regolamento possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell’Unione. Il considerando 6 chiarisce che il differimento serve a consentire all’industria gli adeguamenti formulativi necessari, concedendo sei mesi per l’immissione sul mercato dei prodotti conformi e per il ritiro dei prodotti non conformi dopo l’entrata in vigore.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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