Regolamento (UE) 2016/1200
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1200 della Commissione, del 22 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all’importazione utilizzati per calcolare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. La misura attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che impone un aggiornamento giornaliero sulla base di dati variabili. I valori sono contenuti in un allegato con indicazione dei codici NC, dei paesi d’origine e degli importi in EUR/100 kg.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato, ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell’OCM agricola. I valori sono stabiliti per specifici codici NC e per determinate origini paesi terzi indicate tramite codici paese; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1200 della Commissione disciplina la fissazione dei valori forfettari all’importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione dei valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Finalità e base normativa
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’OCM unica e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale e che il regolamento deve quindi applicarsi immediatamente dalla data di pubblicazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli individuati nell’allegato per codice NC e per paese di origine. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano ai fini della determinazione del prezzo di entrata. Il codice "ZZ" nell’allegato corrisponde a "altre origini".
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per la determinazione dei valori forfettari all’importazione. L’allegato riporta i valori per singoli prodotti e origini, ad esempio per i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00, con importi differenziati per paesi terzi come MA, TR, AR, AU, BO, CL, BR, CN, NZ, US, UY, ZA e altri.
Entrata in vigore e effetto giuridico
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato al regolamento. Tali valori servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata per i prodotti ortofrutticoli interessati.
Data di entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per prodotto e origine
L’allegato elenca i valori forfettari all’importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per diverse origini paese terzo. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, prodotti classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00.
Come è indicizzato
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