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Sentenza

Sentenza n. 373/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto commissariale n. 159 del 2.10.2025, adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Molise, avente a oggetto “Sentenza TAR Molise n. 160/2024. Provvedimenti in esecuzione del giudicato”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 57 del 10.10.2024; 2) ove occorra, ogni relazione istruttoria della Regione Molise e, ove adottato, di ogni altra Amministrazione procedente, nonché la nota del Ministero della salute prot. n. 4339/2024, prot. RM n. 27531/2024, in quanto richiamati nelle premesse del predetto D.C.A. n. 159/2025, mai trasmessi alla ricorrente, con riserva di esperire eventuali motivi aggiunti; 3) ogni atto istruttorio, analisi o verbale presupposto, i pareri ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati, anche questi mai trasmessi alla ricorrente, con riserva eventuale di motivi aggiunti; 4) tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ai suddetti provvedimenti, nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente per le prestazioni per cui è convenzionata;

Giustizia amministrativa202500396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto commissariale di rideterminazione delle tariffe per prestazioni riabilitative, adottato in asserita esecuzione di un precedente giudicato amministrativo, nonché gli atti istruttori e presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già accreditata per prestazioni di riabilitazione estensiva ambulatoriale e domiciliare, ha impugnato il decreto commissariale che, in esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 160/2024, avrebbe dovuto rideterminare le tariffe della riabilitazione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e l’elusione del giudicato, con conseguente nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione si fosse limitata a riproporre, in tutto o in parte, tariffe già annullate senza svolgere l’istruttoria imposta dalla precedente sentenza. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, mancata ponderazione degli interessi, violazione dell’affidamento e violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-sexies d.lgs. 502/1992. In particolare, ha contestato l’omessa considerazione delle componenti di costo relative al personale sanitario e non sanitario, ai materiali, alle apparecchiature, alle manutenzioni, agli ammortamenti, ai costi generali, alle innovazioni tecnologiche, alla quota di profitto, agli aumenti contrattuali, agli adeguamenti organizzativi e strutturali conseguenti alla pandemia da Covid-19, al rincaro energetico, all’andamento del costo della vita e agli indici Istat. Ha rilevato, inoltre, che il decreto non aveva disciplinato tutte le tipologie di prestazioni già comprese nel precedente nomenclatore e non aveva indicato le tariffe relative alle prestazioni per le quali essa era accreditata e contrattualizzata. È stata chiesta l’acquisizione della documentazione comprovante l’analitica disamina dei costi e dei criteri utilizzati per la determinazione tariffaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato in parte qua i provvedimenti impugnati, limitatamente alle remunerazioni riferibili alla ricorrente. Il giudice ha rilevato che il decreto commissariale non aveva dato concreta esecuzione al precedente giudicato, poiché aveva nuovamente omesso di esplicitare i dati istruttori, gli importi e i calcoli delle singole componenti di costo posti a fondamento delle tariffe. L’Amministrazione aveva richiamato in modo generico una presunta analitica disamina dei costi e il CCNL applicabile, senza documentare la concreta incidenza del costo della vita, degli indici Istat, degli aumenti contrattuali, del personale non sanitario, dei maggiori oneri post-pandemici, del rincaro energetico e della quota di profitto. Il provvedimento aveva inoltre riproposto, senza adeguata giustificazione, tariffe già annullate e aveva omesso di disciplinare alcune prestazioni, comprese quelle per le quali la ricorrente risultava accreditata e contrattualizzata. Secondo il TAR, l’aggiornamento tariffario non può ridursi a una conferma nominale o aprioristica dei valori precedenti, ma deve essere il risultato di un’istruttoria tecnica effettiva, completa e attualizzata, con motivazione capace di rendere verificabili i passaggi che conducono alla quantificazione delle tariffe. La discrezionalità dell’Amministrazione quanto all’an, al quando e al quantum dell’adeguamento non la esonera dall’obbligo di motivare e documentare il concreto esercizio del potere quando proceda alla determinazione tariffaria. Il piano di rientro sanitario e i vincoli finanziari regionali non giustificano l’omissione dell’istruttoria né consentono di comprimere gli obblighi motivazionali e partecipativi. Il giudice ha ritenuto assorbite o comunque superate le ulteriori censure nell’accertata carenza istruttoria e motivazionale. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato la violazione per sostenere la nullità dell’atto adottato in elusione del giudicato; la decisione ha comunque fondato l’annullamento sull’accertato difetto di istruttoria e motivazione.

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi.

    I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture costituiscono elementi da considerare nella determinazione dei costi delle prestazioni.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    Garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazioni interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificatone professionale del personale effettivamente impiegato.

    La determinazione tariffaria deve considerare anche l’organizzazione interna e il costo del personale effettivamente necessario per l’erogazione delle prestazioni.

  • art. 8-sexies, comma 5, d.lgs. 502/1992

    Con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali.

    Le tariffe massime devono essere determinate sulla base dei costi standard di produzione e delle quote standard dei costi generali.

  • art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. 502/1992

    Sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.

    L’aggiornamento tariffario deve essere periodico, effettivo e fondato sulla considerazione dei livelli essenziali di assistenza, dell’innovazione e dell’andamento dei principali fattori produttivi; non è sufficiente una riproposizione nominale delle tariffe precedenti.

  • art. 32 Cost.

    Le scelte di contenimento della spesa sanitaria devono essere motivate e proporzionate anche rispetto all’esigenza di garantire la tutela del diritto alla salute.

  • art. 15, comma 13, lett. c), d.l. 95/2012

    I vincoli di contenimento della spesa sanitaria e il piano di rientro non esonerano l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria completa e di motivare le scelte tariffarie.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione determina o aggiorna le tariffe spettanti alle strutture sanitarie accreditate, deve svolgere un’istruttoria tecnica effettiva, completa e attualizzata, considerando tutte le componenti rilevanti dei costi di produzione, compresi personale, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali, innovazione tecnologica e organizzativa e quota di profitto.
  • L’aggiornamento delle tariffe sanitarie non può consistere nella mera conferma, nominale o aprioristica, dei valori precedenti, soprattutto quando tali valori siano stati annullati per carenza istruttoria e siano intervenuti eventi idonei a incidere sui costi, quali aumenti contrattuali, pandemia, rincaro energetico e inflazione.
  • La motivazione del provvedimento tariffario deve rendere conoscibili i dati raccolti, i criteri applicati e i passaggi logici che hanno condotto alla quantificazione delle singole tariffe; il richiamo astratto a metodologie, requisiti normativi o vincoli finanziari non è sufficiente.
  • Il giudicato che annulla una precedente determinazione tariffaria per difetto di istruttoria e motivazione impone, nella riedizione del potere, una nuova istruttoria conforme alle coordinate indicate dal giudice e riferita a tutte le tipologie prestazionali interessate, non soltanto ad alcune di esse.
  • La sottoposizione della Regione a un piano di rientro sanitario non elimina l’obbligo di valutare concretamente i costi delle strutture private accreditate, la loro adeguata remunerazione e l’impatto delle scelte sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitario
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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