Ordinanza n. 198/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo giorno 10, con il quale al ricorrente è stato ordinato di sottoporsi a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che ordina al conducente di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio, notificato il giorno successivo alla sua adozione, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia. Dal testo emerge che il provvedimento è stato adottato in seguito alla positività a sostanze stupefacenti accertata nell'immediatezza di un grave sinistro stradale. Il ricorrente ha valorizzato gli esiti negativi di controlli successivamente eseguiti a distanza di tempo, ritenendoli incompatibili con l'ordine di sottoporsi a visita medica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che la positività alle sostanze stupefacenti accertata nell'immediatezza di un grave sinistro stradale costituisca, anche a prescindere dagli esiti negativi di controlli successivi effettuati a distanza di tempo, un idoneo supporto oggettivo per far sorgere un ragionevole dubbio sul possesso dei requisiti psico-fisici necessari alla guida. Il giudice ha inoltre considerato la finalità cautelare del provvedimento, diretta alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, nonché l'ampia discrezionalità attribuita dalla legge al prefetto. Non è stata accolta la sospensione dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992
La disposizione costituisce la base dell'ordine di sottoporsi a visita medica; nella valutazione cautelare, il giudice ha ritenuto sufficiente la positività accertata nell'immediatezza di un grave sinistro per fondare un ragionevole dubbio sull'idoneità psico-fisica alla guida.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Ai fini dell'adozione di un ordine prefettizio di sottoposizione a visita medica per la verifica dell'idoneità psico-fisica alla guida, la positività a sostanze stupefacenti accertata nell'immediatezza di un grave sinistro stradale può costituire un supporto oggettivo sufficiente a far sorgere un ragionevole dubbio sull'idoneità, anche quando controlli successivi, eseguiti a distanza di tempo, abbiano dato esito negativo.
- La finalità cautelare di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica giustifica un'ampia discrezionalità prefettizia nella valutazione dei presupposti per l'ordine di sottoposizione a visita medica; in sede cautelare, tale discrezionalità non risulta prima facie illegittima quando sia sorretta da un accertamento positivo temporalmente prossimo al sinistro.
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