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Sentenza

Sentenza n. 3398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 00269/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202504023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relative a un debito per prelievo latte intestato al de cuius

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede contribuente)

Prevale il privato

La controversia

Le Agenzie appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto deducendo la violazione dell'art. 754 c.c. in relazione all'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973. Il TAR aveva accolto il ricorso dell'erede contro l'intimazione di pagamento notificata il 5 dicembre 2024, relativa alla somma di euro 130.755,59, e contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 19 dicembre 2024, ritenendo che il debito ereditario non potesse essere richiesto agli eredi in solido, ma soltanto in proporzione alle rispettive quote ereditarie. Nel corso del giudizio d'appello, tuttavia, il Consiglio di Stato aveva già annullato con sentenza passata in giudicato la cartella di pagamento presupposta, dichiarando prescritti i crediti relativi alle annualità dal 1995-1996 al 1999-2000 e rilevando l'assenza di prova della rituale notificazione della cartella al destinatario, già deceduto al momento del supposto recapito.

La decisione

L'appello è stato respinto ai sensi dell'art. 74 c.p.a., non per la fondatezza o infondatezza della questione relativa alla responsabilità pro quota degli eredi, ma perché nelle more del giudizio è stata definitivamente annullata la cartella di pagamento presupposta. L'annullamento della cartella, passato in giudicato, ha determinato la caducazione automatica degli atti consequenziali impugnati in primo grado: l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il giudice ha applicato il principio dell'invalidità derivata, secondo cui l'illegittimità e l'annullamento dell'atto presupposto travolgono l'atto presupponente quando il primo costituisce condizione unica e necessaria della legittima esistenza del secondo. Non sono stati quindi esaminati i motivi riproposti. Le spese del grado sono state poste a carico delle Agenzie appellanti e liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione dell'appello con motivazione sintetica, ritenendo la controversia definibile in ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto presupposto.

  • art. 754 c.c.

    Richiamato dalle appellanti in relazione alla responsabilità degli eredi per i debiti ereditari; la questione non è stata esaminata nel merito perché gli atti di riscossione erano stati già travolti dall'annullamento della cartella presupposta.

  • art. 65 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalle appellanti insieme all'art. 754 c.c. sul regime di responsabilità degli eredi; il motivo è rimasto assorbito per l'intervenuta caducazione degli atti impugnati.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per attestare il passaggio in giudicato della precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la cartella presupposta.

Massime di principio

  • L'annullamento con sentenza passata in giudicato dell'atto presupposto determina la caducazione automatica dell'atto consequenziale quando il primo costituisce condizione unica e necessaria della legittima esistenza del secondo.
  • Quando l'atto presupposto di un'intimazione di pagamento o di altro atto della riscossione è definitivamente annullato, il giudice che esamina l'impugnazione dell'atto consequenziale può dichiararne il travolgimento per invalidità derivata senza esaminare gli ulteriori motivi rivolti contro il rapporto sostanziale o contro le modalità di imputazione del debito.
  • La carenza di prova della notificazione della cartella di pagamento, specialmente quando il destinatario risultava già deceduto, impedisce di ritenere perfezionata la notificazione se l'amministrazione non documenta, mediante la relata, le modalità del recapito e il soggetto che abbia eventualmente ricevuto l'atto.

Come è indicizzato

MaterieAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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