Sentenza del 21/12/2016 n. 26529 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR sostenendo che la pensione integrativa del Fondo del Consorzio Autonomo P.G., gestito dall'INPS, non potesse beneficiare della tassazione agevolata su una base imponibile pari all'87,50%. Secondo l'Ufficio, tale regime sarebbe stato applicabile soltanto ai fondi iscritti all'albo COVIP e sottoposti alla relativa vigilanza, requisiti che il Fondo non avrebbe posseduto. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che l'erogazione unitaria da parte dell'INPS della pensione obbligatoria e della quota integrativa imponesse di considerarle come un'unica pensione e che, dal 1° gennaio 2001, le prestazioni dovessero essere tassate sull'intero importo, salvo la parte corrispondente a redditi già assoggettati a imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia per quanto di ragione. Ha riconosciuto che il Fondo di previdenza, confluito nell'INPS, rientra tra le forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 124 del 1993 e che la quota integrativa mantiene natura distinta e complementare rispetto alla pensione obbligatoria, anche se erogata dall'INPS insieme a quest'ultima. Tuttavia, ha stabilito che la tassazione ridotta all'87,50% poteva trovare applicazione solo fino al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001, per effetto delle modifiche normative, le prestazioni periodiche dovevano essere tassate al netto della sola parte corrispondente a redditi già tassati, e non automaticamente sull'87,50% dell'importo lordo. Poiché per gli anni 1998-2003 era stata accertata la decadenza dal diritto al rimborso e la controversia residua riguardava gli anni successivi, la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2
Non riportata testualmente nella sentenza
La disposizione è stata applicata per dichiarare la decadenza del contribuente dalla richiesta di rimborso per gli anni 1998-2003.
D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 1, 7, 7-bis, 13, comma 8, 14 e 18
La disciplina concerne tutte le forme di previdenza preordinate all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico.
La Corte ha ritenuto che la disciplina della previdenza complementare si applichi anche ai fondi integrativi preesistenti, compreso il Fondo del Consorzio Autonomo P.G. confluito nell'INPS, senza che sia decisiva la trasformazione o la denominazione del fondo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis
Sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993.
Le prestazioni periodiche di previdenza complementare sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggette al regime fiscale previsto per tali prestazioni.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis, introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8
Le prestazioni periodiche indicate nell'art. 47, comma 1, lett. h-bis costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.
Per il periodo di applicazione della norma, la base imponibile delle prestazioni complementari era limitata all'87,50% dell'importo lordo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, lett. d, come modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000
Le prestazioni pensionistiche si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli determinabili ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. g-quinquies.
Con effetto dal 1° gennaio 2001, il precedente criterio automatico dell'87,50% è stato superato: la tassazione riguarda l'importo al netto delle componenti già tassate, non una percentuale fissa del lordo.
L. n. 70 del 1975
Non riportata testualmente nella sentenza
La legge individua gli enti pubblici interessati dai fondi integrativi e, secondo la Corte, non impedisce l'applicazione della disciplina della previdenza complementare ai fondi già esistenti.
L. n. 144 del 1999, art. 64
Non riportata testualmente nella sentenza
La norma ha previsto nuove forme di previdenza complementare per il personale degli enti disciplinati dalla L. n. 70 del 1975 e la soppressione dei fondi integrativi dal 1° gennaio 1999, ma non esclude l'esistenza né la natura complementare delle precedenti forme previdenziali.
Codice di procedura civile, art. 384
Non riportata testualmente nella sentenza
Ha consentito alla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale di una prestazione pensionistica integrativa occorre verificare la natura sostanziale del fondo e la sua funzione previdenziale, non soltanto il soggetto che materialmente eroga la pensione o la denominazione utilizzata.
- L'erogazione congiunta da parte dell'INPS della pensione obbligatoria e della quota integrativa non elimina la distinzione tra i due titoli giuridici: la quota integrativa può conservare natura di previdenza complementare.
- Il regime fiscale applicabile deve essere individuato in base alla normativa vigente nel periodo in cui la prestazione è stata erogata. Non è possibile applicare automaticamente il criterio dell'87,50% anche agli anni successivi alla modifica normativa efficace dal 1° gennaio 2001.
- Dal 2001, in casi analoghi, la base imponibile non si determina applicando una riduzione fissa al lordo, ma sottraendo esclusivamente la parte corrispondente a redditi già tassati, purché individuabile o determinabile.
- Le richieste di rimborso fiscale sono soggette a termini di decadenza: prima di discutere il merito della tassazione occorre verificare tempestività e decorrenza del termine per ciascun anno d'imposta.
- L'iscrizione o meno a un albo e la vigilanza di un'autorità possono essere rilevanti, ma non sono necessariamente decisive se il fondo è confluito in un ente vigilato e la sua natura complementare risulta dalla disciplina normativa e dalla funzione concretamente svolta.
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