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Sentenza

Sentenza n. 639/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 287/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 287/2025, notificata al Ministero e passata in giudicato. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025, per complessivi euro 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi. La ricorrente ha lamentato l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il termine di legge per provvedere, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato era stato ritualmente notificato al Ministero, era passato in giudicato, era decorso il termine di legge per l’adempimento e l’Amministrazione non aveva eseguito quanto statuito. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute nei modi indicati nella sentenza del Tribunale di Agrigento, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite PAT. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive in caso di inerzia.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti dal giudicato consente di rilevare l’inottemperanza dell’Amministrazione.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Quando una sentenza notificata all’Amministrazione è passata in giudicato, è decorso il termine legale per l’adempimento e l’Amministrazione non ha provveduto, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’Amministrazione obbligata, purché munito delle competenze necessarie; in tal caso, se già dipendente pubblico inserito nella struttura debitrice, non è dovuto uno specifico compenso.
  • Il commissario ad acta deve riferire al giudice dell’ottemperanza sugli adempimenti eseguiti e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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