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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40224/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi, previa verifica della Guardia di Finanza, per gli anni 2007 e 2008: nei confronti della società erano contestati maggiori ricavi ai fini IRAP e IVA, mentre nei confronti dei soci era contestato un maggiore reddito di partecipazione ai fini IRPEF ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986. La CTR della Liguria aveva rigettato gli appelli della società e dei soci contro le decisioni di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due censure: 1) violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e processuali, sostenendo che la notifica dell'avviso alla società fosse invalida perché eseguita mediante consegna a soggetto qualificatosi solo come "incaricato" alla ricezione, senza rispetto delle formalità dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e con erroneo richiamo all'art. 2700 c.c.; 2) violazione delle norme sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento notificati ai soci, assumendo che fossero illegittimi perché firmati da un "capo team" senza prova della sua qualifica dirigenziale o, in alternativa, senza delega alla firma del direttore provinciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione della società e di un socio, perché la memoria dell'Agenzia ha dato atto del perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con pagamento dell'importo dovuto; per tali posizioni ha disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate. Per gli altri soci ricorrenti, il ricorso è stato rigettato. La prima doglianza è stata ritenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno l'interesse alla contestazione della notifica degli avvisi relativi alla società a seguito della definizione agevolata. La seconda doglianza è stata dichiarata inammissibile perché introduceva in cassazione questioni nuove non risultanti trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente dedotte nei gradi di merito; in particolare, nei precedenti giudizi era stata contestata solo la mancata indicazione del responsabile del procedimento, non la carenza di qualifica direttiva del firmatario né il difetto di delega. Nei confronti dei ricorrenti soccombenti la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per la imputazione ai soci del reddito di partecipazione accertato in capo alla società

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    invocato dai ricorrenti in tema di notificazione degli avvisi di accertamento; la censura è stata però resa priva di interesse per sopravvenuta definizione agevolata

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'efficacia probatoria dell'atto notificatorio, ma la questione non è stata esaminata nel merito

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato a fondamento della doglianza sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato insieme all'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 in tema di legittimazione alla sottoscrizione degli avvisi fiscali

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti sul riparto dell'onere probatorio relativo alla qualità del firmatario e alla delega di firma

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle nullità della notificazione

  • artt. 145, 138, 139 e 140 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti come norme in tema di notificazioni e relativa disciplina formale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato quale vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale davanti alla Corte di cassazione

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    base della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione parziale del giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ne esclude l'applicazione alla parte di giudizio estinta e ne riconosce invece i presupposti per i ricorrenti soccombenti

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale fonte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis d.l. n. 168/2016

    richiamato per la disciplina del rito camerale

  • art. 6 del d.l. n. 119/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018

    nel testo è indicato come riferimento alla procedura di definizione agevolata che ha condotto all'estinzione parziale

  • art. 13, comma 13, terzo periodo, d.l. n. 119/2018

    richiamato per le spese del processo estinto, poste a carico di chi le ha anticipate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove o temi d'indagine non trattati nel precedente grado di merito; il ricorrente che intenda contrastare una declaratoria di inammissibilità per novità della censura ha l'onere di indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti.
  • La contestazione della legittimazione alla sottoscrizione di un avviso di accertamento deve essere stata effettivamente introdotta nel merito; se in appello è stata dedotta solo la mancata indicazione del responsabile del procedimento, non è consentito prospettare per la prima volta in cassazione la diversa questione della qualifica del firmatario o della mancanza di delega di firma.
  • La sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro gli atti impositivi relativi alle posizioni definited, con conseguente inammissibilità o estinzione parziale del giudizio per quelle sole posizioni.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio, essendo diversa dal rigetto o dall'inammissibilità, esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso, trattandosi di norma sanzionatoria di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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