Sentenza n. 482/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto n. 453/2019 del 07/02/2019, emesso dalla Nona Sezione Civile (ex Quarta A) della Corte di Appello di Napoli nel giudizio RG. N° 2322/2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto di condanna al pagamento di somme per irragionevole durata del processo
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Napoli che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 2.160,00, oltre interessi e spese processuali, in favore del creditore principale, con attribuzione delle spese al procuratore antistatario. Hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per procedere ai pagamenti in sostituzione dell'amministrazione. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio profili di possibile inammissibilità: il divieto temporaneo, introdotto dal comma 12-bis dell'art. 5-sexies l. n. 89/2001, di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza per i crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021; la mancata prova dell'invio all'amministrazione dell'autodichiarazione prevista dall'art. 5-sexies l. n. 89/2001, con conseguente mancato decorso del termine dilatorio di sei mesi; la mancata prova della notifica del titolo esecutivo, munito della formula esecutiva, direttamente presso la sede reale del Ministero della Giustizia, ai fini del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso di ottemperanza inammissibile. In via dirimente, ha ritenuto applicabile il comma 12-bis dell'art. 5-sexies l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024: decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, e per i successivi due anni, i creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto non possono iniziare giudizi di ottemperanza, mentre quelli già pendenti sono sospesi. Poiché il ricorso era stato notificato il 24 aprile 2025, esso era stato promosso durante il periodo di divieto. Il TAR ha inoltre rilevato, quali ulteriori autonome ragioni di inammissibilità, l'assenza di prova dell'invio all'amministrazione dell'autodichiarazione prevista dall'art. 5-sexies l. n. 89/2001 e della conseguente decorrenza del termine di sei mesi, nonché l'assenza di prova della notifica del decreto esecutivo direttamente alla sede reale del Ministero, richiesta dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima dell'avvio dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Le spese sono state compensate, anche perché l'inammissibilità era stata rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza quale rimedio per ottenere l'attuazione delle decisioni giurisdizionali esecutive.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il procedimento di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato.
art. 5-sexies l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. [...] Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
Il comma 12-bis introduce un divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza per i crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 e dispone la sospensione automatica dei giudizi già pendenti, per il biennio decorrente dopo i venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha modificato l'art. 5-sexies l. n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis applicato dal TAR.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
Ha introdotto nell'art. 5-sexies l. n. 89/2001 l'obbligo relativo all'autodichiarazione del creditore e il termine dilatorio di sei mesi prima della proposizione dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima che siano decorsi inutilmente 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, presso la sua sede reale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie sulle stesse.
Massime di principio
- Per i crediti derivanti da somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, decorso il termine previsto dalla disposizione introduttiva, non possono essere iniziati giudizi di ottemperanza per i successivi due anni; i giudizi di ottemperanza già pendenti sono automaticamente sospesi nello stesso periodo.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza per un credito da equa riparazione presuppone la prova dell'invio all'amministrazione dell'autodichiarazione prevista dall'art. 5-sexies l. n. 89/2001 e il decorso del termine dilatorio di sei mesi dalla sua presentazione.
- Nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, l'azione esecutiva richiede la prova della notifica del titolo esecutivo, munito della formula esecutiva, direttamente presso la sede reale dell'amministrazione e del decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
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