Cassazione Penale, Sentenza n. 30851/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/11/2021 che, confermando l'ordinanza del G.I.P. di Termini Imerese del 03/09/2021, aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis c.p. per euro 208.620,16. Il ricorrente ha denunciato un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: vizio radicale della motivazione (apparato argomentativo assente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza). In particolare la difesa aveva prodotto documentazione sui redditi 2013-2019 idonea a giustificare le somme transitate sul conto e a dimostrare un surplus di circa 90.000 euro rispetto alla sproporzione contestata, mentre il Tribunale si era limitato a osservare la mancanza di indicazioni sulle spese (comprese quelle per i consumi familiari) senza spiegare perché gli elementi documentali prodotti non fossero comunque insufficienti a escludere il periculum del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il vizio radicale di motivazione sul presupposto del periculum per il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. Ha rilevato che il Tribunale non ha spiegato, con adeguata argomentazione logica, perché le prove documentali offerte dalla difesa non fossero idonee a escludere la sproporzione o a giustificare la lecita provenienza delle somme. Inoltre la Corte ha osservato l'irrilevanza della mancata quantificazione delle spese quando il sequestro è stato eseguito quasi interamente "per equivalente" su beni immobili (circa 204.945 euro) e non su disponibilità liquide. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Norma applicata quale titolo del sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione; la Corte richiede che, anche in sede cautelare, il giudice valuti gli stessi aspetti rilevanti per la confisca definitiva (sproporzione e giustificazione della provenienza lecita) con la richiesta, però, di seri indizi anziché piena prova.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata quale motivo di ricorso relativa alla viziosità della motivazione; consente la censura per vizio di motivazione che renda il provvedimento incomprensibile o privo dei minimi requisiti logici.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: il ricorso è ammesso per violazione di legge, comprensiva anche di vizi radicali della motivazione.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma applicata per il rinvio al giudice di merito competente dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale presso la Suprema Corte; non incide sulla decisione sostanziale ma rileva la partecipazione dell'organo requirente.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p., il giudice cautelare deve valutare, anche in sede cautelare, gli stessi profili che giustificherebbero la confisca definitiva: la sproporzione tra redditi e valori e la mancata giustificazione della lecita provenienza, richiedendo però la sussistenza di seri indizi e non della piena prova.
- La motivazione del provvedimento di sequestro deve essere completa, coerente e logicamente comprensibile: se è del tutto assente o meramente apparente il ricorso per cassazione è ammissibile per vizio di legge (vizio di motivazione radicale).
- Quando l'indagato produce documentazione idonea a giustificare i redditi e le somme contestate, il giudice del riesame deve spiegare con argomentazioni specifiche e conducente perché tali elementi non escludono il periculum; la mera osservazione della mancata indicazione delle spese può essere insufficiente.
- La rilevanza delle spese sostenute dall'indagato può essere marginale se il sequestro è stato disposto prevalentemente "per equivalente" su beni immobili e non su disponibilità liquide: in tali ipotesi l'assenza di liquidità rende irrilevante la mancata quantificazione delle spese ai fini della sproporzione.
- Il ricorso per cassazione contro misure reali cautelari, pur essendo limitato per legge, tutela comunque il diritto a una motivazione minima e comprensibile; pertanto errori di valutazione del periculum non adeguatamente motivati possono determinare l'annullamento e il rinvio.
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