Sentenza n. 10082/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, 1) del Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024 “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per l'a.a. 2024/2025”; 2) dell’allegato n. 1 “Prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024; 3) dell’allegato n. 2 “Procedure per l’iscrizione alle prove di ammissione corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024; 4) dell’allegato 3 “Istanza di inserimento nella graduatoria di merito” al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024; 5) dell’allegato A “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)” al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024; 6) del Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca prot. n. 984 dell’8 luglio 2024, recante: «Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024-che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto- di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal D.M. n. 760/2024”; 7) del Decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024, recante «Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana»; 8) dell’Avviso del 17.05.2024 relativo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana; 9) il D.M. 25 luglio 2024, n. 1098, “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024”; 10) del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29-07-2024 “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese”; 11) del Decreto Ministeriale n. 1101 Tabella A “Posti disponibili per l'accesso ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2024/2025”; 12) del Decreto Ministeriale n. 1101 Tabella B “Posti disponibili per l'accesso ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero a.a. 2024/2025”; 13) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)” al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024; 14) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università in epigrafe; 15) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; 16) dei quesiti Ministeriali della banca dati ed in particolare del quesito n. 43 della prova del 31 luglio 2024 per i motivi di cui in diritto; 17) dell’Allegato 3 al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024, con oggetto “Istanza di inserimento nella graduatoria di merito”; 18) del “riscontro a richiesta di ausili, misure compensative e tempi aggiuntivi- concorso di ammissione ai CCddMM in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria – A.A. 2024/2025” inoltrato dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” a parte ricorrente; 19) del “riscontro a richiesta delucidazioni circa gli ausili, misure compensative e tempi aggiuntivi- concorso di ammissione ai CCddMM in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria – A.A. 2024/2025” inoltrato dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” a parte ricorrente; 20) dei verbali, ove esistenti, di correzione dei compiti; 21) della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”; 22) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2024/25 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente; 23) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; 24) dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; 25) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; 26) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica; 27) del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; 28) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e provvedimenti relativi alla procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria per l'a.a. 2024/2025, inclusi la graduatoria e il diniego di ammissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato numerosi atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025, tra cui i decreti ministeriali disciplinanti modalità, contenuti e posti disponibili, gli atti relativi alle prove e alla loro correzione, la documentazione concorsuale, alcuni quesiti, gli atti concernenti ausili e misure compensative, la graduatoria nazionale, gli scorrimenti e il diniego di ammissione. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito. Con atto depositato il 25 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, in applicazione del principio dispositivo, la parte può rinunciare alla prosecuzione del giudizio dichiarando di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Tale dichiarazione impone al giudice di prenderne atto, non potendo quest'ultimo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il giudizio amministrativo non ha natura oggettiva e non può proseguire al solo fine di accertare l'illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte. Le spese sono state compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia, dell'esito del giudizio e della costituzione meramente formale delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
- La dichiarazione della parte circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire o procedere d'ufficio alla decisione di merito.
- Il processo amministrativo non ha natura oggettiva: in assenza di uno specifico interesse di parte, il giudice non può proseguire il giudizio al solo fine di accertare l'illegittimità degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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