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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07499/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la sentenza di primo grado. Dalla motivazione emerge che l'impugnazione riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: l'imputato si doleva, in modo generico, dell'eccessività della pena, senza però indicare specificamente quali elementi di fatto o di diritto rendessero la sanzione sproporzionata. La Corte di cassazione rileva che anche in questa sede le censure sono rimaste meramente assertive e non idonee a confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi. Ha ritenuto che il ricorrente si fosse limitato a contestazioni generiche sul solo trattamento sanzionatorio, senza spiegare in modo puntuale perché la pena fosse eccessiva o illegittima. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato in via implicita dal principio di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di impugnazione

  • art. 581 c.p.p.

    il motivo di impugnazione deve essere specifico e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822

    l'appello e il ricorso per cassazione sono inammissibili se i motivi non enunciano e argomentano specificamente i rilievi critici contro le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionato alla specificità della motivazione impugnata

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando il ricorrente si limita a contestazioni generiche e non indica puntualmente le ragioni di fatto e di diritto per cui la decisione sarebbe erronea.
  • L'onere di specificità dei motivi di appello o di ricorso per cassazione cresce in proporzione alla precisione e articolazione della motivazione del provvedimento impugnato.
  • La mera deduzione dell'eccessività della pena, senza indicare quali parametri di commisurazione sarebbero stati violati o quali elementi sarebbero stati trascurati, non è sufficiente a integrare un motivo ammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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