Sentenza del 15/12/2015 n. 1358 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
ICI - Avviso di accertamento; Diniego di rimborso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile I.C.I. per fabbricati non ancora iscritti a catasto e posseduti da imprese. Il contribuente sosteneva che, dopo la presentazione della domanda di attribuzione della rendita catastale, l'imposta dovesse essere calcolata sulla rendita catastale, anziché secondo il precedente criterio fondato sui valori contabili. Il Comune, invece, aveva applicato o mantenuto il criterio contabile, anche considerando il ritardo nell'attribuzione della rendita, riconducibile ad asserite imprecisioni nei dati catastali indicati dal contribuente.
La decisione
La sentenza stabilisce che il passaggio dal metodo basato sulle iscrizioni contabili al metodo fondato sulla rendita catastale decorre dalla data di presentazione della richiesta di attribuzione della rendita. L'eventuale ritardo dell'amministrazione catastale nell'attribuire la rendita, anche se motivato da presunte imprecisioni nei dati forniti, non incide su tale decorrenza. Ne consegue il riconoscimento del criterio catastale a partire dalla domanda e, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto alla rideterminazione dell'imposta e al rimborso delle somme versate in eccedenza.
Norme richiamate
Disciplina I.C.I. sulla determinazione della base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto e contabilizzati distintamente
Per i fabbricati non iscritti a catasto posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il criterio contabile opera fino alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita; da tale momento la base imponibile deve essere determinata facendo riferimento alla rendita catastale.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta la richiesta di attribuzione della rendita catastale, il nuovo criterio di determinazione dell'imposta decorre dalla data della richiesta, non dalla data successiva di effettiva attribuzione della rendita.
- I ritardi dell'amministrazione catastale non possono prolungare automaticamente l'applicazione del criterio contabile, purché la domanda sia stata validamente presentata.
- Eventuali imprecisioni nei dati catastali devono essere valutate concretamente e non giustificano, da sole, lo spostamento della decorrenza se la richiesta ha consentito l'avvio del procedimento di attribuzione della rendita.
- In caso di accertamento o diniego di rimborso, è essenziale verificare la data della domanda catastale e ricalcolare l'imposta per il periodo successivo secondo la rendita attribuita o attribuibile.
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