Cassazione Penale, Sentenza n. 1893/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Ha dedotto violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. per omessa rivalutazione della gravità indiziaria alla luce di sopravvenute emergenze dibattimentali e ha sostenuto l'insussistenza delle esigenze cautelari. In corso di causa sono poi stati depositati motivi nuovi e plurimi allegati.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il provvedimento impugnato riguardava esclusivamente la richiesta di sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. con gli arresti domiciliari; il ricorrente non aveva dedotto né soddisfatto le condizioni previste agli artt. 275, commi 4 e 4-bis cod. proc. pen. per superare la presunzione dell'adeguatezza della custodia in carcere nei casi di grave indizio per reati di cui all'art. 416-bis. Non è stato quindi possibile ampliare il petitum in Cassazione per far valere una sopravvenuta carenza di gravi indizi o di esigenze cautelari. L'inammissibilità si è estesa anche ai motivi nuovi (art. 585, comma 4). Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma che disciplina il ricorso al Tribunale per la riesamina delle misure cautelari; la Corte ricorda che il provvedimento impugnato è quello del Tribunale adito ex art. 310
art. 299 cod. proc. pen.
riguarda la sostituzione della misura cautelare richiesta dall'indagato; il ricorso originario aveva per oggetto esclusivamente la sostituzione con gli arresti domiciliari
art. 416-bis cod. pen.
fattispecie di associazione di tipo mafioso; per i soggetti gravemente indiziati di questo reato la normativa e la giurisprudenza riconoscono una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere
art. 275 cod. proc. pen., commi 3, 4 e 4-bis
il comma 3 stabilisce la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere nei casi di grave indizio per reati di mafia; i commi 4 e 4-bis indicano le condizioni eccezionali per derogare a tale presunzione. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva fondato la richiesta sulle condizioni di cui ai commi 4 e 4-bis, rendendo inammissibile la domanda di sostituzione
art. 273 cod. proc. pen.
norma citata dal ricorrente per presunta violazione procedurale connessa alla valutazione dei mezzi di prova; la Corte non ha ritenuto ammissibile la decisione fondata su tale deduzione quando il petitum non la prevedeva originariamente
art. 292 cod. proc. pen.
norma citata dal ricorrente in relazione alla motivazione, ma la Corte ha escluso la possibilità di ampliare il motivo rispetto al petitum originario in sede di gravame e di legittimità
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
prevede che l'inammissibilità del ricorso si estenda ai motivi nuovi; la Corte ha applicato questa disposizione estendendo l'inammissibilità anche ai nuovi motivi depositati
art. 616 cod. proc. pen.
norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese
art. 94, comma I-ter
richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla sentenza e alla eventuale comunicazione dell'importo alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186
precedente citato in relazione alla configurabilità della colpa del ricorrente nella proposizione di un ricorso che determina l'inammissibilità; la Corte di cassazione ha ritenuto che sussistesse tale colpa e ha inflitto la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Se in primo grado o in sede di gravame l'istanza di sostituzione della misura cautelare è formulata senza dedurre specifiche condizioni di deroga alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, commi 4 e 4-bis), non è possibile in Cassazione ampliare il petitum per far valere sopravvenute argomentazioni sulla carenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari
- Per i soggetti gravemente indiziati di reati di tipo mafioso (art. 416-bis) vige una presunzione molto stringente dell'adeguatezza della custodia in carcere; la possibilità di sostituirla richiede il rispetto delle condizioni normative previste per superare tale presunzione
- Motivi nuovi introdotti dopo il primo grado possono essere dichiarati inammissibili in Cassazione se l'impugnazione originaria non li prevedeva e la legge non consente l'ampliamento del petitum; l'art. 585, comma 4, estende l'inammissibilità anche a tali motivi
- Proporre ricorsi manifestamente non consentiti o ampliativi rispetto al petitum originario può esporre il ricorrente a condanne per spese e a sanzioni pecuniarie per colpa nella proposizione del ricorso; è opportuno valutare con attenzione la strategia difensiva e formulare compiutamente le deduzioni nelle fasi procedimentali in cui sono ammesse
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