Sentenza n. 11464/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'accertamento - dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall'art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all'esercizio della professione di Medico - Chirurgo, in possesso dell'odierna parte ricorrente, conseguito in Pakistan, presso l'Università “Mohi - ud - Din Islamic University” di Nerian Sharif AJK (Pakistan), denominato “Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery”, presentata al fine di esercitare la professione di Medico - Chirurgo ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul riconoscimento delle qualifiche professionali. nonché per la condanna ex art. 30 e 31 c.p.a. del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a. da parte di codesto Ecc.mo Tribunale Adito; e per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della Salute sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all'esercizio della professione di medico-chirurgo conseguito in Pakistan
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, del titolo estero denominato “Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery”, conseguito presso un'università pakistana. Ha dedotto il mancato rispetto del termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 e ha chiesto la condanna del Ministero della Salute ad adottare un provvedimento espresso, eventualmente previa valutazione della fondatezza della pretesa ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato il venir meno della materia del contendere e ha chiesto la relativa declaratoria, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo comprovati dalla documentazione prodotta dalla ricorrente i presupposti della richiesta. Non ha quindi proceduto alla decisione sull'illegittimità originaria del silenzio né alla nomina del commissario ad acta. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico del Ministero della Salute, liquidandole in complessivi euro 1.500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il dispositivo indica inoltre il contributo unificato come refuso.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
La disposizione è richiamata quale fonte del termine entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto ultimare il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale estera.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della domanda di condanna, senza una specifica pronuncia risarcitoria nel dispositivo.
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio e dell'eventuale valutazione giudiziale della fondatezza della pretesa; la relativa questione non è stata esaminata per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la parte ricorrente documenta il venir meno dell'interesse alla decisione e sussistono i relativi presupposti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza procedere all'accertamento dell'illegittimità del silenzio o alla nomina del commissario ad acta.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla domanda originaria.
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