Cassazione Penale, Sentenza n. 34748/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui i motivi di impugnazione erano formulati in termini parziali, aspecifici e assertivi e non contenevano il necessario confronto analitico con la motivazione della sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Bologna del 24/10/2023 per difetto di specificità dei motivi. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che, nonostante la Corte di appello avesse ritenuto l'atto difensivo non specifico, essa comunque aveva discusso la minore efficacia degli elementi difensivi e pertanto avrebbe dovuto decidere nel merito.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità: l'atto di impugnazione deve enunciare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, con livello di specificità proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che dal ricorso emergesse una violazione applicabile che potesse travolgere la declaratoria di inammissibilità fondata su art. 581 c.p.p.
art. 133 cod. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha osservato che la doglianza era generica e non accompagnata dall'esame degli elementi di fatto e di diritto che avevano giustificato la quantificazione della pena.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d)
Richiamato quale fonte della novella che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione alla fattispecie, essendo la sentenza di primo grado successiva alla riforma.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile quando i motivi non espongono in modo specifico e argomentato i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
- L'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla specificità con cui la decisione di primo grado ha motivato le proprie ragioni: decisioni più articolate richiedono censure più analitiche.
- Affermazioni generiche o assertive (es. semplici negazioni di partecipazione) non suppliscono al necessario confronto analitico con il compendio probatorio e con la motivazione della sentenza di primo grado.
- Quando si contestano i profili di quantificazione della pena occorre indicare e argomentare i singoli elementi di fatto e di diritto (gravità, contributo, precedenti, misure applicate) su cui si fonda la censura; la mera evocazione dei criteri di legge è insufficiente.
- La Corte di appello può richiedere che l'appellante espliciti come i suoi rilievi incidano sulle specifiche ragioni della sentenza di primo grado; l'eventuale discussione sulla minore efficacia degli elementi difensivi non trasforma automaticamente un atto vago in un atto specifico.
- La declaratoria di inammissibilità fondata sull'art. 581 comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. n.150/2022, è pienamente applicabile alle sentenze rese dopo la riforma.
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