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Ordinanza

Ordinanza n. 2469/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di non idoneità attribuito al ricorrente dalla commissione esaminatrice nella prova sportiva concorsuale svoltasi in data 12/03/2026.

Giustizia amministrativa202603257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attribuito dalla commissione esaminatrice nella prova sportiva concorsuale del 12 marzo 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità riportato nella prova di corsa piana sui 1.000 metri, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la prospettazione del ricorrente contestava, sul piano fattuale, le condizioni della pista e/o le condizioni meteorologiche come tali da avere inciso negativamente sulla prestazione. Il Ministero ha documentato che il candidato non aveva formulato doglianze o riserve né prima né dopo la prova; che, nelle medesime condizioni meteorologiche, numerosi altri candidati avevano svolto la prova e 127 l'avevano ampiamente superata; che la pista era omologata e idonea a tollerare condizioni meteorologiche avverse; che i commissari avevano ritenuto all'unanimità tali condizioni non pregiudizievoli per la prestazione; che il numero degli esclusi era statisticamente in linea con quello delle altre giornate. Il tempo limite era di 3 minuti e 50 secondi e lo scostamento del candidato era di otto secondi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non del tutto convincente la ricostruzione fattuale del ricorrente alla luce della documentazione ministeriale e della sommaria istruttoria propria della fase cautelare. In particolare, ha valorizzato l'assenza di contestazioni immediate sulle condizioni della pista o sull'esito della prova, il superamento della prova da parte di numerosi altri candidati nelle stesse condizioni, l'omologazione e l'idoneità della pista, la valutazione unanime dei commissari circa l'assenza di incidenza negativa del meteo e la sostanziale normalità statistica degli esclusi. Ha inoltre attribuito al verbale della commissione valore probatorio privilegiato, rilevando che esso costituisce atto pubblico e fa piena prova del suo contenuto fino a querela di falso. Infine, ha considerato significativo lo scostamento netto di otto secondi dal tempo limite. Non ravvisando sufficienti elementi per accogliere la tutela cautelare, ha negato la sospensione dell'efficacia del giudizio di non idoneità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti elementi sufficienti per concedere la sospensione dell'efficacia del giudizio di non idoneità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione delle condizioni materiali di svolgimento di una prova concorsuale deve essere sostenuta da elementi concreti; l'assenza di doglianze o riserve immediate del candidato, unita al regolare superamento della prova da parte di numerosi altri concorrenti nelle medesime condizioni, può indebolire la prospettazione dell'incidenza delle condizioni esterne sulla prestazione.
  • La documentazione dell'amministrazione può prevalere, nella valutazione sommaria cautelare, sulla ricostruzione del candidato quando attesti l'idoneità delle strutture, la valutazione unanime della commissione circa la regolarità della prova e dati statistici coerenti con le altre sessioni.
  • Il verbale della commissione esaminatrice, quale atto pubblico, fa piena prova dei fatti attestati fino a querela di falso; la sua efficacia probatoria deve essere considerata nella valutazione delle contestazioni relative allo svolgimento e all'esito della prova concorsuale.
  • Uno scostamento netto e non marginale dal tempo limite previsto per una prova sportiva concorsuale costituisce elemento idoneo, nella fase cautelare, a rendere non favorevole la valutazione della domanda di sospensione, soprattutto in assenza di riscontri oggettivi sull'incidenza di condizioni esterne.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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