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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16463 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2006 e 2007, emessi per contestare l'indebito utilizzo del regime del deposito fiscale IVA, ritenuto dall'Ufficio privo delle necessarie autorizzazioni e caratterizzato da un'introduzione solo virtuale delle merci. La società aveva eccepito sia l'incompetenza funzionale dell'Agenzia delle entrate, sostenendo che la materia spettasse all'Agenzia delle dogane, sia l'infondatezza della pretesa, anche per l'assenza di frode. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione della CTR lamentando, da un lato, omessa pronuncia sul carattere virtuale del deposito e, dall'altro, l'errata attribuzione della competenza all'Agenzia delle dogane.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la CTR aveva comunque motivato sulla legittimità dell'utilizzo del deposito e che, in ogni caso, l'eventuale introduzione virtuale costituiva una violazione formale non idonea a giustificare un nuovo pagamento dell'IVA quando l'imposta era già stata assolta mediante inversione contabile, salvo frode o elusione. Ha invece accolto il secondo motivo: l'IVA intracomunitaria dovuta dopo l'immissione in libera pratica e al momento dell'estrazione delle merci dal deposito IVA, riscossa fuori dagli spazi doganali tramite reverse charge, rientra nella competenza dell'Agenzia delle entrate e non dell'Agenzia delle dogane. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, anche per la regolazione delle spese, affinché esamini il merito delle pretese fiscali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70

    "L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione"

    La norma disciplina l'IVA all'importazione e richiama le disposizioni doganali soprattutto per gli aspetti procedurali e sanzionatori. Non attribuisce però in via generale all'Agenzia delle dogane la competenza sull'IVA intracomunitaria riscossa fuori dagli spazi doganali.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    Disciplina i depositi fiscali ai fini IVA e il differimento dell'assolvimento dell'imposta fino all'estrazione delle merci, con applicazione del meccanismo dell'inversione contabile a carico del cessionario o committente soggetto passivo IVA.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 62 e 63

    Prevede la ripartizione delle competenze tra Agenzia delle entrate, competente in materia di IVA, e Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente in materia di dazi, diritti doganali e fiscalità interna agli scambi internazionali. L'IVA intracomunitaria accertata fuori dagli spazi doganali spetta all'Agenzia delle entrate.

  • Codice doganale comunitario, regolamento CEE n. 2913/1992, artt. 4, 79 e 201

    L'obbligazione doganale riguarda i dazi all'importazione e non comprende l'IVA all'importazione. L'autorità doganale è competente per la normativa doganale; l'IVA può essere riscossa dalla stessa autorità negli spazi doganali solo per ragioni di economia procedimentale.

  • D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 34, 36 e 134

    Collega l'immissione in consumo e la nazionalizzazione delle merci al pagamento non solo dei dazi, ma anche degli altri diritti di confine, tra cui l'IVA all'importazione, senza tuttavia trasformare l'IVA in un tributo doganale autonomo.

  • Sesta direttiva IVA, art. 12, paragrafo 5

    "L'aliquota applicabile all'importazione di un bene è quella applicata alla fornitura di uno stesso bene effettuata all'interno del paese"

    Conferma la natura interna dell'IVA all'importazione e la sua integrazione nel sistema generale dell'IVA, distinto dai dazi doganali.

  • Sentenza Corte di giustizia UE, causa C-272/13, Equoland

    "La sesta direttiva dev'essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile"

    L'inosservanza formale dell'obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito IVA non consente di richiedere nuovamente l'IVA già assolta con il reverse charge, salvo che sussistano frode o tentata elusione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia perché la CTR aveva comunque affrontato la questione della legittimità dell'utilizzo del deposito IVA, ritenendo assorbente la presenza delle autorizzazioni.

Massime di principio

  • Per individuare l'autorità competente occorre distinguere tra dazi e obbligazione doganale, di competenza dell'Agenzia delle dogane, e IVA intracomunitaria o IVA all'importazione accertata fuori dagli spazi doganali, di competenza dell'Agenzia delle entrate.
  • L'Agenzia delle dogane può riscuotere l'IVA all'importazione negli spazi doganali per ragioni di economia procedimentale, ma ciò non significa che l'IVA diventi un tributo doganale né che la competenza si trasferisca sempre all'autorità doganale.
  • Nel regime del deposito IVA l'introduzione delle merci deve essere fisica. Tuttavia, se l'IVA è stata effettivamente assolta tramite inversione contabile, una violazione meramente formale non giustifica il pagamento una seconda volta dell'imposta, in ossequio al principio di neutralità e al divieto di duplicazione.
  • La mancata introduzione fisica nel deposito può conservare rilevanza sul piano sanzionatorio e può giustificare pretese ulteriori quando siano dimostrate frode, evasione o elusione; non è invece sufficiente, da sola, a fondare un nuovo recupero dell'IVA già regolarizzata.
  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio, il rinvio non equivale alla definitiva vittoria sul merito: il giudice di rinvio deve ancora esaminare la fondatezza sostanziale degli avvisi e liquidare le spese.

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