Cassazione Penale, Sentenza n. 13784/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria. Ha articolato due motivi: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, deducendo che i reati sarebbero stati consumati in territorio bergamasco, poiché la sede della società era ubicata in provincia di Bergamo fino a pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento; (2) esistenza di un documento datato redatto dal consulente contabile che attesterebbe la consegna della documentazione contabile da parte di Ruggieri al nuovo amministratore, che dovrebbe escludere la sottrazione/occultamento dei libri e scritture contabili.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'indeducibilità della censura: la questione di competenza territoriale relativa alla sentenza dichiarativa di fallimento è materia che, una volta la sentenza diventata irrevocabile, non può essere sindacata nel processo penale; inoltre la norma sulla presunzione di fittizietà della sede successiva è rilevante civilisticamente ma non deducibile in sede penale contro una dichiarazione di fallimento irrevocabile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il documento invocato irrilevante: il verbale di consegna richiamava solo documentazione fiscale e non i libri e le scritture contabili oggetto dell'accusa, per cui non scalfisce la decisione di condanna. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 9, comma 2 della legge fallimentare
La norma disciplina la competenza territoriale per le procedure fallimentari; la Corte richiama che il trasferimento di sede nell'anno antecedente può essere irrilevante per la competenza, in considerazione della presunzione di fittizietà della sede successiva. Tuttavia, la valutazione di tale questione attiene al giudizio dichiarativo di fallimento e, una volta divenuta irrevocabile, non è sindacabile nel processo penale.
principio giurisprudenziale sulla consumazione dei reati fallimentari (Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023 e giurisprudenza di legittimità richiamata)
Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Rv. 284735; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239398
I reati fallimentari commessi anteriormente alla dichiarazione di fallimento si considerano consumati nel luogo e nel tempo in cui è stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento; la sentenza dichiarativa, una volta irrevocabile, vincola il giudice penale anche sui presupposti di fallibilità e sugli aspetti che avrebbero potuto fondare impugnazione civile.
Massime di principio
- La contestazione della competenza territoriale del tribunale che ha pronunciato la sentenza dichiarativa di fallimento non può essere sollevata in sede penale se la sentenza fallimentare è divenuta irrevocabile: questioni di legittimità della dichiarazione di fallimento devono essere trattate nel relativo procedimento civile o nelle impugnazioni consentite e non nel processo penale.
- Ai fini della configurazione dei reati fallimentari commessi prima della dichiarazione di fallimento, la legge e la giurisprudenza considerano come luogo e momento della consumazione il luogo e il momento della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.
- Un documento che attesti una generica "consegna della documentazione fiscale" non è, di per sé, idoneo a escludere la sussistenza del reato di sottrazione o occultamento di libri e scritture contabili: occorre che il documento indichi specificamente la consegna dei libri e scritture oggetto dell'accusa e sia idoneo a sostanziare un'alternativa congruamente provata.
- L'astensione del difensore proclamata a livello di categoria, senza istanza di discussione orale nel processo di cassazione celebrato secondo il rito cartolare, non produce effetti sull'udienza cartolare: il rinvio può essere concesso solo per atti la cui esecuzione presuppone la presenza del difensore.
- Nel valutare prove e documenti in reato di bancarotta documentale, il giudice penale mira alla rilevanza specifica rispetto all'oggetto dell'accusa (libri e scritture contabili): la mera esistenza di verbali o consegne generiche non è risolutiva, salvo che non indichi chiaramente la presa in consegna dei documenti contestati.
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