Cassazione Civile, Ordinanza n. 05959/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990, per omessa indicazione nel quadro RW della consistenza di investimenti o attività finanziarie detenute all’estero dal 2003 al 2008. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio contro la decisione di primo grado, confermando la debenza delle sanzioni e ritenendo sussistente il potere accertativo anche per le annualità 2003 e 2004 per effetto del raddoppio dei termini. In Cassazione il ricorrente aveva proposto cinque motivi, ma nel corso del giudizio ha poi depositato istanza di definizione agevolata/rottamazione, deducendo di aver integralmente pagato il dovuto e chiedendo l’estinzione per cessata materia del contendere. L’Agenzia delle entrate ha a sua volta depositato istanza di estinzione attestando la regolarità della definizione della controversia relativa all’atto sanzionatorio oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha preliminarmente separato il presente procedimento da altro ricorso riunito, poi ha preso atto della documentazione integrativa depositata dal ricorrente e dell’istanza dell’Agenzia delle entrate, ritenendo verificata la definizione agevolata della controversia relativa all’atto di irrogazione delle sanzioni impugnato. Ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento n. 13357/2016 R.G. per intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 148/2017. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente. Non risulta quindi esaminato nel merito l’originario ricorso del contribuente.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990 conv. dalla L. n. 227/1990
è la norma sostanziale che impone gli obblighi di monitoraggio fiscale la cui violazione aveva dato luogo alle sanzioni contestate.
art. 12, comma 2-ter, d.l. n. 78/2009 conv. dalla L. n. 102/2009
è richiamato dalla sentenza impugnata come base del raddoppio dei termini per gli anni 2003 e 2004.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
viene richiamato in relazione all’istanza dell’Agenzia delle entrate di estinzione per definizione della controversia, con compensazione delle spese.
art. 1 d.l. n. 148/2017
è la base normativa della definizione agevolata che ha determinato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti danno atto della corretta definizione agevolata della lite tributaria relativa all’atto impugnato, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere senza esame dei motivi di ricorso.
- Ai fini della definizione agevolata, il giudice deve verificare che la documentazione prodotta consenta di ricollegare il pagamento e la domanda di adesione proprio all’atto o ai carichi oggetto del giudizio.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo per definizione agevolata, poiché la misura è limitata ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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