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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9435/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che confermava la condanna per il reato di peculato (art. 314 cod. pen.) per essersi, nella qualità di cassiere e Capo della Sezione Amministrativa p.t., impossessato della somma di euro 119,00 ricevuta da Umberto Mazzei in data 4/1/2012 quale oblazione per violazione del codice della strada. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) eccezione di prescrizione del reato; 2) vizi di violazione di legge e motivazione, con particolare riferimento alla mancata considerazione della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale militare di Napoli e alla presunta inesistenza/inaffidabilità della prova (quietanza con sigla, assenza di accertamento sulla sigla, possibilità che altre persone avessero riscosso il denaro, mancato riconoscimento dell'imputato da parte del pagante, incertezza sulla data della quietanza); 3) vizio di omessa motivazione rispetto alle richieste di concessione di circostanze attenuanti generiche, diminuzione di pena ai sensi dell'art. 323-bis cod. pen., sospensione condizionale della pena, non menzione e revoca della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di prescrizione: alla data della sentenza impugnata non era decorso il termine massimo di prescrizione, considerata la data del fatto (4/1/2012) e la pena edittale all'epoca prevista (dieci anni). Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e inammissibile per contenuto confutativo, osservando che la Corte territoriale ha adeguatamente valutato l'inconferenza della sentenza di assoluzione per altri fatti e si è basata su elementi decisivi quali: i) la circostanza che il ricorrente fosse l'unico soggetto abilitato alla riscossione all'epoca; ii) la riconducibilità al ricorrente del "timbro e del gruppo firma", mai disconosciuti formalmente e corrispondenti ad altri documenti. Sul terzo motivo ha ritenuto le doglianze aspecifiche, incomprensibili o manifestamente infondate: la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis era stata già concessa in primo grado; la richiesta di attenuanti generiche non indicava gli elementi favorevoli omessi; la mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione è stata adeguatamente motivata in relazione alla prognosi negativa dovuta a precedenti condanne; la revoca della confisca non risultava dedotta in appello. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Infrazione contestata: peculato per l'impossessamento della somma ricevuta in qualità di pubblico ufficiale/cassiere. La decisione conferma che gli elementi probatori valutati dalla Corte territoriale erano sufficienti a sostenere la responsabilità.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante richiamata: la Corte osserva che tale attenuante era stata già concessa in primo grado, perciò la contestazione circa la sua mancata applicazione in appello era infondata o incomprensibile.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese nonostante l'inammissibilità del ricorso: la Corte sottolinea che non è stata ravvisata colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La prescrizione va valutata in relazione alla data del fatto e alla pena edittale massima prevista all'epoca; se il termine massimo non è decorso, l'eccezione è infondata.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; argomentazioni generiche o meramente confutative sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Una sentenza di assoluzione emessa in altra sede per fatti diversi non è automaticamente determinante: il giudice deve valutare la congruenza tra gli accertamenti e il fatto contestato; la Corte può ritenere inconferente un'assoluzione se riguarda elementi diversi o non incide sui medesimi elementi probatori.
  • Prove materiali come timbri e 'gruppo firma' hanno rilevanza probatoria se non formalmente disconosciute; l'assenza di un accertamento tecnico sulla firma può essere superata dalla valutazione complessiva della prova (es. esclusiva abilitazione alla riscossione da parte dell'imputato).
  • Le richieste di concessione di benefici (circostanze attenuanti, sospensione condizionale, non menzione) devono essere motivate e specifiche: l'omessa indicazione degli elementi favorevoli rende la doglianza aspecifica e inammissibile in Cassazione.
  • La prognosi favorevole per benefici come la sospensione condizionale o la non menzione può essere esclusa in presenza di precedenti condanne; questa valutazione di prevedibilità futura del comportamento ha valenza decisiva e se adeguatamente motivata giustifica il diniego dei benefici.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare la concretezza e la specificità dei mezzi di impugnazione prima di proporre ricorso in Cassazione.

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