Cassazione Penale, Ordinanza n. 16780/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari che aveva rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale relativa a una pena in esecuzione di anni due e mesi sei di reclusione. La difesa deduceva violazione dell'art. 47 ord. pen. in relazione all'art. 27 Cost., lamentando un difetto di motivazione e contestando la valutazione sfavorevole formulata dal giudice di sorveglianza circa l'idoneità del percorso proposto e la prognosi di non recidiva. Il provvedimento impugnato aveva valorizzato carichi pendenti, precedenti penali, una recente condanna di primo grado per reati in materia di stupefacenti e ulteriori deferimenti per truffa e minaccia, ritenendo il lavoro proposto alle dipendenze della compagna non adeguato a contenere l'elevato rischio di recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse in parte costituito da censure di fatto non scrutinabili in sede di legittimità e, per il resto, manifestamente infondato, poiché l'ordinanza impugnata risultava adeguatamente motivata e priva di illogicità manifeste. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone una valutazione prognostica sulla capacità del condannato di aderire a un percorso trattamentale idoneo a prevenire la recidiva; la relativa decisione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione e non per una nuova lettura dei fatti.
art. 27 Cost.
È richiamato a sostegno della finalità rieducativa della pena, ma non consente di sovvertire la valutazione di merito del tribunale di sorveglianza quando essa sia congruamente motivata.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È menzionato come precedente condanna recente per coltivazione illecita di cannabis, elemento valorizzato negativamente ai fini della prognosi di affidabilità e del rischio di recidiva.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato nel riferimento alla recente condanna di primo grado per reati in materia di stupefacenti, quale dato ostativo apprezzato dal giudice di sorveglianza.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'affidamento in prova, il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione complessiva della personalità del condannato, dei suoi precedenti, delle pendenze e del contenuto concreto del programma proposto, al fine di verificare se esso sia idoneo a favorire il percorso rieducativo e a contenere il rischio di recidiva.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito mediante censure che si risolvano in contestazioni fattuali della prognosi formulata dal giudice di sorveglianza; il sindacato è limitato alla presenza di vizi logici o motivazionali effettivi e non apparenti.
- La motivazione del rigetto dell'affidamento in prova è sufficiente quando dia conto, in modo lineare e non contraddittorio, di elementi sintomatici di persistente pericolosità, quali recenti condanne, deferimenti per ulteriori reati e inidoneità del lavoro o del contesto proposti a neutralizzare il rischio di recidiva.
- Il richiamo alla funzione rieducativa della pena non impedisce di negare la misura alternativa quando la valutazione prognostica, basata su dati concreti e attuali, deponga per l'assenza di un'effettiva riflessione critica del condannato sul disvalore dei fatti commessi.
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