Sentenza n. 2687/2026 - Roma, Sezione 1
avverso il silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 della Società Rhapsodia s.r.l. datata 1° agosto 2025 e ricevuta dall’Amministrazione resistente a mezzo PEC in data 4 agosto 2025, con la quale si è chiesto che i competenti Uffici provvedessero, entro i termini di legge, ad “inviare copia semplice per fini di istruttoria personale – agli indirizzi pec degli scriventi procuratori – di tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e afferenti al Procedimento Amministrativo connessi alla concessione per la gestione P.Q.V. 12.11 Torrino Nord”; per l’accertamento del diritto della Ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’istanza di cui sopra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale del 1° agosto 2025 relativa al procedimento di concessione per la gestione del P.V.Q. 12.11 Torrino Nord
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, dopo avere presentato al Comune una proposta progettuale per la gestione del P.V.Q. 12.11 Torrino Nord, comprensiva di progetto di fattibilità tecnico-economica, piano economico-finanziario asseverato, specificazione dei servizi e bozza di concessione, ha presentato il 1° agosto 2025 un’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990, chiedendo copia di tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e afferenti al procedimento amministrativo relativo alla concessione. A fronte della mancata risposta dell’amministrazione, la società ha impugnato il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e del proprio diritto di accesso. Roma Capitale si è costituita con una memoria di mero stile e, anche in camera di consiglio, ha confermato l’assenza di riscontro all’istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando anzitutto la sussistenza della posizione legittimante della società rispetto all’azione di accesso. Ha quindi accertato l’illegittimità del silenzio mantenuto da Roma Capitale sull’istanza del 1° agosto 2025, non essendo intervenuto alcun riscontro neppure durante il giudizio. Il giudice ha dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere l’accesso alla documentazione richiesta, individuata in tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e afferenti al procedimento relativo alla concessione per la gestione del P.V.Q. 12.11 Torrino Nord. Ha ordinato all’amministrazione di procedere all’ostensione entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Roma Capitale è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
La norma è richiamata quale base dell’istanza di accesso documentale e del diritto della società a ottenere l’ostensione degli atti richiesti.
Massime di principio
- La mancata risposta dell’amministrazione a un’istanza di accesso documentale, in presenza di una posizione legittimante dell’istante, integra silenzio illegittimo e consente al giudice amministrativo di accertare il diritto di accesso.
- Quando l’amministrazione non abbia fornito alcun riscontro all’istanza di accesso neppure durante il giudizio, il giudice può ordinare l’ostensione della documentazione richiesta entro un termine assegnato, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
- La costituzione dell’amministrazione con una memoria di mero stile e la conferma dell’assenza di riscontro all’istanza non superano l’illegittimità del silenzio e giustificano la condanna alle spese secondo soccombenza.
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