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Sentenza

Sentenza n. 428/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento: 1) del provvedimento prot. n. 1935/U/0292 del 2 febbraio 2021 con cui Puglia Sviluppo S.p.a. ha comunicato la non ammissione dell'istanza prot. n. 9358/2020, presentata dalla società ricorrente in data 17 giugno 2020, alle agevolazioni del Fondo Microcredito d'impresa della Regione Puglia; 2) di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto, connesso e conseguenziali ivi compresi: - il preavviso di rigetto dell'istanza prot. n. 9358/2020 comunicato da Puglia Sviluppo Spa con nota prot. n. 12098 del 27 agosto 2020; - l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni relative al Micro Prestito della Regione Puglia (POR FESR FSE 2014-2020 Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese Azioni 3.6 e 3.8), ove e solo nella parte in cui ritenuta ostativa all'ammissione dell'istanza della ricorrente.

Giustizia amministrativa202100348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione a un’agevolazione del Fondo Microcredito d’impresa della Regione Puglia, unitamente al preavviso di rigetto e alla clausola dell’avviso pubblico ritenuta ostativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore agevolazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la non ammissione della propria domanda di finanziamento agevolato, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, sul presupposto che l’amministrazione si fosse limitata a richiamare i motivi ostativi già indicati nel preavviso senza esaminare e confutare puntualmente tutte le osservazioni presentate. In secondo luogo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2308 e 2272 c.c. e dell’art. 2, comma 9, lett. g), dell’avviso pubblico, nonché eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione e sviamento. La società sosteneva di essere attiva, iscritta nel Registro delle imprese, priva di liquidatori e di una formale procedura di liquidazione, nonché in possesso degli ulteriori requisiti economici, autorizzativi, tributari e previdenziali. A suo avviso, l’avviso pubblico escludeva soltanto le imprese in liquidazione volontaria e non quelle in stato di scioglimento conseguente alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci. La società era divenuta unipersonale il 19 febbraio 2018 e, alla data della domanda, non aveva ricostituito la pluralità dei soci.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi per la loro connessione. Ha ritenuto rispettato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento finale riportava il contenuto delle osservazioni presentate dalla società e dava conto delle ragioni per cui esse erano state ritenute insufficienti. L’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola osservazione, purché esamini effettivamente le deduzioni dell’interessato e il provvedimento finale non introduca motivi nuovi rispetto a quelli comunicati con il preavviso. Nel merito, il Collegio ha ritenuto decisivo il venir meno della pluralità dei soci dal 19 febbraio 2018 e il mancato ripristino della pluralità entro sei mesi. Ai sensi degli artt. 2272, comma 1, n. 4), e 2308 c.c., tale circostanza determina lo scioglimento della società in nome collettivo, pur non comportandone automaticamente l’estinzione, che si verifica con la cancellazione dal Registro delle imprese. La prosecuzione di fatto dell’attività da parte del socio superstite, senza liquidazione, cancellazione o trasformazione in un diverso tipo societario unipersonale, non consente di ritenere la società regolarmente costituita e operante ai fini dell’avviso. Il requisito dell’assenza di liquidazione volontaria è stato quindi interpretato alla luce della necessità che l’impresa possieda anche i requisiti sostanziali di esistenza e funzionamento propri della forma societaria prescelta. La mera iscrizione formale nel Registro delle imprese e la prosecuzione dell’attività non erano sufficienti. È stata inoltre esclusa la sussistenza dello sviamento, poiché la non ammissione perseguiva la finalità dell’avviso di destinare risorse pubbliche a microimprese regolarmente operative. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori in favore di Puglia Sviluppo; nulla è stato disposto nei confronti della Regione Puglia, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La partecipazione procedimentale è assicurata quando l’amministrazione comunica i motivi ostativi, esamina le controdeduzioni e adotta un provvedimento finale senza introdurre motivi nuovi; non è necessario confutare singolarmente ogni osservazione.

  • art. 2, comma 9, lett. g), avviso pubblico Micro Prestito Regione Puglia

    non essere in liquidazione volontaria

    Il requisito è stato interpretato nel senso che il beneficiario deve essere sostanzialmente regolarmente costituito e operante secondo la disciplina del proprio tipo societario, non essendo sufficiente la sola iscrizione formale e l’attività di fatto.

  • art. 2272, comma 1, n. 4), c.c.

    La società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita

    La mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi determina lo scioglimento della società di persone.

  • art. 2308 c.c.

    richiamo all’art. 2272 c.c.

    La causa di scioglimento prevista per la società semplice dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci si applica anche alla società in nome collettivo.

  • art. 2274 c.c.

    eventuale divieto di compiere nuove operazioni dopo il verificarsi di una causa di scioglimento

    La prosecuzione dell’attività sociale dopo lo scioglimento si pone in contrasto con il regime di liquidazione e con il divieto di compiere nuove operazioni.

  • art. 2279 c.c.

    eventuale divieto di compiere nuove operazioni da parte dei liquidatori

    La disciplina della liquidazione conferma i limiti all’attività successiva al verificarsi della causa di scioglimento.

  • art. 3 d.P.R. 247/2004

    eventuale avvio del procedimento di cancellazione quando non sia ricostituita la pluralità dei soci entro sei mesi

    La mancata ricostituzione della pluralità dei soci può determinare l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese.

Massime di principio

  • Nell’ambito di un procedimento a istanza di parte, l’amministrazione adempie all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando comunica i motivi ostativi, prende in considerazione le osservazioni dell’interessato e adotta una motivazione coerente con quelli già comunicati; non è necessario rispondere analiticamente a ogni singola argomentazione.
  • Per una società di persone, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi dal suo venir meno determina lo scioglimento ai sensi degli artt. 2272, comma 1, n. 4), e 2308 c.c., anche se la società non è stata ancora cancellata dal Registro delle imprese.
  • La prosecuzione di fatto dell’attività da parte dell’unico socio, dopo lo scioglimento di una società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, non rende la società regolarmente costituita e operante secondo il tipo societario originario ai fini dell’accesso a misure pubbliche di sostegno.
  • Ai fini dell’ammissione a un’agevolazione pubblica, la verifica dei requisiti soggettivi può riguardare non soltanto l’iscrizione formale nel Registro delle imprese e l’attività di fatto, ma anche la conformità sostanziale della struttura e del funzionamento dell’impresa alla disciplina civilistica applicabile.
  • L’interpretazione delle clausole di un avviso pubblico relativo alla distribuzione di risorse limitate deve essere coerente con i requisiti legali sostanziali dei beneficiari e con la finalità di sostenere imprese effettivamente e regolarmente operative; non sussiste sviamento quando l’esclusione è diretta a garantire tale finalità.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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