Sentenza n. 3226/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Delibera di Giunta Regionale Lombardia 13 maggio 2024, n. XII/2334, avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed Enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2023”, con ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato ignoti; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23\07\2025, per l’annullamento: - della Delibera di Giunta Regionale n. XII/2854, del 29 luglio 2024, avente ad oggetto “Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l’istituto delle funzioni di cui all’articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, a decorrere dall’esercizio 2024”, e relativo allegato; - della Delibera di Giunta Regionale 30 aprile 2025, n. XII/4266, avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2024”, e relativo allegato, pubblicata sul BURL del 20.05.2025 s.o. n. 21; - della Delibera di Giunta Regionale n. XII/4678, del 7 luglio 2025, avente ad oggetto “Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l’istituto delle funzioni di cui all’articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, per l’esercizio 2025”, e relativo allegato; con ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere regionali di assegnazione e di definizione dei criteri per la remunerazione delle funzioni non tariffate, nella parte in cui hanno escluso l’Istituto dalla Funzione n. 8 «Minori in acuzie» per gli anni 2023, 2024 e 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la DGR Lombardia n. XII/2334 del 13 maggio 2024 e, con motivi aggiunti, le successive DGR n. XII/2854 del 29 luglio 2024, n. XII/4266 del 30 aprile 2025 e n. XII/4678 del 7 luglio 2025, contestando l’esclusione dalla remunerazione della Funzione non tariffata n. 8 «Minori in acuzie». Ha dedotto, in sintesi, la violazione della DGR XI/2014 del 2019 e del DM 29 gennaio 1992, sostenendo che la propria Unità operativa di Neuropsichiatria Infantile, qualificabile come alta specialità pediatrica e disciplina equipollente alla neurologia pediatrica, trattava minori in condizioni acute provenienti dal pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Ha inoltre dedotto il difetto radicale di motivazione, l’illogicità manifesta, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e la disparità di trattamento, rilevando che le delibere consideravano i codici di reparto della pediatria e della chirurgia pediatrica, ma omettevano il codice della Neuropsichiatria Infantile, nonostante i ricoveri urgenti di minori neuropsichiatrici fossero tra quelli più complessi e costosi. La ricorrente ha contestato anche la tesi, prospettata dalla Regione soltanto in giudizio, secondo cui il beneficio sarebbe subordinato alla presenza di un pronto soccorso interno alla struttura, osservando che tale requisito non risultava dai criteri regionali e che i costi del pronto soccorso erano già considerati dalla distinta Funzione n. 1. Sono stati infine dedotti la violazione degli artt. 10-bis, 21-bis e 21-octies della l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e mancata comunicazione degli atti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato, nei limiti dell’interesse della ricorrente, le delibere impugnate, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il Collegio ha ricostruito il regime delle funzioni non tariffate previsto dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e dalla normativa regionale lombarda, rilevando che la Funzione n. 8 è destinata a compensare i maggiori costi dei ricoveri urgenti di minori in reparti pediatrici, specialità pediatriche o sezioni pediatriche di alte specialità, a fronte dell’insufficienza delle tariffe DRG. Dalla disciplina regionale non emergeva né il requisito della presenza di un pronto soccorso interno né la necessità che la struttura gestisse autonomamente l’intero percorso emergenziale. L’Istituto aveva dimostrato di disporre di un’Unità di Neuropsichiatria Infantile che ricoverava minori, anche in condizioni acute, provenienti dal pronto soccorso. La Regione aveva invece escluso la struttura senza esplicitare nei provvedimenti le ragioni del diniego e aveva prospettato solo in giudizio la necessità di un pronto soccorso interno, senza indicare un criterio predeterminato in tal senso. Il TAR ha ritenuto manifestamente illogico e radicalmente immotivato il mancato esame dei ricoveri neuropsichiatrici infantili provenienti dal pronto soccorso, nonché l’omessa considerazione del codice di reparto della Neuropsichiatria Infantile, a fronte del riferimento ai codici della pediatria e della chirurgia pediatrica. La decisione ha altresì valorizzato l’apparente equipollenza tra neurologia pediatrica e neuropsichiatria infantile e la previsione regionale secondo cui le alte specialità pediatriche sono sostenute in base a uno standard di perdita attesa. Il secondo motivo del ricorso principale e i primi due motivi aggiunti sono stati ritenuti fondati e assorbenti; le ulteriori censure non sono state esaminate. Le spese sono state compensate tra le parti costituite per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
«funzioni assistenziali», da remunerare «in base al costo standard di produzione del programma di assistenza»
La norma distingue le prestazioni remunerate mediante tariffe predefinite dalle funzioni assistenziali non tariffabili, rimettendo alle regioni la definizione delle funzioni e della relativa remunerazione nell’ambito delle attività individuate dal legislatore statale.
art. 13, comma 15 l.r. Lombardia 31/1997
«La Giunta regionale con proprio provvedimento costituisce un fondo e determina le modalità del suo riparto e assegnazione, finalizzandolo alla remunerazione delle funzioni non tariffabili»
Attribuisce alla Giunta regionale il potere di costituire e ripartire il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffabili.
art. 27, comma 3 l.r. Lombardia 33/2009
«Annualmente la Giunta regionale, nell'ambito delle risorse di parte corrente … costituisce un fondo per la remunerazione di eventuali funzioni non tariffabili e ne determina le modalità di riparto»
Conferma il potere regionale di istituire annualmente il fondo e stabilire le modalità di riparto, perseguendo, ove possibile, la trasformazione delle funzioni non tariffabili in prestazioni tariffabili.
DM 29 gennaio 1992
Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità della neuropsichiatria infantile e della neurologia pediatrica alle alte specialità pediatriche; il TAR ha valorizzato tale argomento nel ravvisare l’illogicità dell’esclusione, senza fondare su di esso una distinta statuizione.
DGR Lombardia XI/2014 del 31 luglio 2019
«nonostante le specialità pediatriche siano concentrate in poche strutture queste faticano a restare in equilibrio a causa della bassa numerosità di casi, dei costi fissi elevati e delle tariffe non differenziate in base all’età»
Costituisce il criterio regionale di riferimento per la Funzione n. 8 e conferma che la remunerazione mira a compensare i maggiori costi e l’insufficienza delle tariffe per i ricoveri pediatrici urgenti, senza prevedere espressamente la presenza di un pronto soccorso interno.
art. 10-bis l. 241/1990
La sua violazione, dedotta per l’omesso preavviso di rigetto, è stata assorbita a seguito dell’accoglimento delle censure sostanziali.
art. 21-bis l. 241/1990
La sua violazione, dedotta con riferimento alla mancata comunicazione delle delibere, è stata assorbita e non esaminata nel merito.
art. 21-octies l. 241/1990
La sua violazione è stata dedotta in relazione all’omesso preavviso di rigetto; la relativa censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale di remunerazione delle funzioni sanitarie non tariffate individua come presupposto sostanziale il ricovero urgente di minori in reparti o specialità pediatriche, l’amministrazione non può subordinare il beneficio alla presenza di un pronto soccorso interno alla struttura se tale requisito non è previsto dai criteri applicabili.
- Il diniego di remunerazione di una funzione non tariffata deve indicare puntualmente le ragioni per cui l’attività concretamente svolta dalla struttura non rientra nell’ambito della funzione, soprattutto quando siano documentati ricoveri urgenti di minori provenienti da un pronto soccorso esterno e maggiori costi non adeguatamente coperti dalle tariffe ordinarie.
- È viziata per illogicità manifesta e difetto di motivazione la disciplina applicativa che considera alcuni codici di reparto pediatrici e omette di valutare il codice della Neuropsichiatria Infantile, quando i criteri regionali includono tra i casi più complessi e costosi quelli neuropsichiatrici e la struttura dimostri di trattare tali pazienti in condizioni acute.
- La motivazione del diniego non può essere integrata per la prima volta nel corso del giudizio mediante l’indicazione di un requisito organizzativo non risultante dagli atti impugnati né da criteri predeterminati dell’amministrazione.
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