Sentenza n. 13860/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, RICORSO INTRODUTTIVO: - dell’elenco dei vincitori del «Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell'istruzione e del merito Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) - n. 15 unità ufficio scolastico regionale SICILIA (Codice SIC.)», pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. concorsuale in data 23 dicembre 2025, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa a causa della errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione; - della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell'istruzione e del merito Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) - n. 15 unità ufficio scolastico regionale SICILIA (Codice SIC.)», ottenuta a seguito di richiesta di accesso agli atti, nella quale l’odierna parte ricorrente risulta collocata alla posizione n. 152, a causa della errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla errata valutazione dei titoli post-lauream; - del punteggio complessivo ottenuto da parte ricorrente, pari a 28 punti, inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati; - del punteggio pari a 3 punti ottenuto da parte ricorrente in sede di valutazione titoli, inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati; - del silenzio inadempimento serbato da Formez PA sull'istanza di accesso agli atti formulata in data 14 gennaio 2026, volta ad ottenere il dettaglio della valutazione dei titoli dichiarati da parte ricorrente; - del provvedimento comunicato al ricorrente a mezzo PEC in data 13 gennaio 2026, con cui la p.a., in riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente, ha omesso di trasmettere la documentazione relativa al dettaglio del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, per come richiesto; - ove rilevi, dell'art. 7, comma 3, del Bando di concorso, nella parte in cui prevede una valutazione deteriore per il Master Universitario di II livello (1,5 punti) rispetto al Dottorato di Ricerca (2,5 punti) e alla Scuola di Specializzazione (2 punti); - ove rilevi, dell'art. 7 del Bando di concorso, nella parte in cui prevede una valutazione illegittima con riferimento ai titoli di laurea; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria di merito del concorso de quo; nonchè per la declaratoria di illegittimità del silenzio - inadempimento (recte: silenzio rigetto) formatosi ex art. 25, comma 3, della L. n. 214/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 14 gennaio 2026; e per la condanna, ex art. 116 c.p.a., delle Amministrazioni intimate ad esibire e a consentire l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, nonché a inserire il ricorrente nella graduatoria finale di merito, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante; MOTIVI AGGIUNTI: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, - del verbale della Commissione n. 29 del 4 marzo 2026, comunicato a mezzo PEC in data 10 marzo 2026, con cui la p.a., in riscontro alla notifica del ricorso notificato dal ricorrente, ha proceduto al riesame dei titoli dallo stesso dichiarati e ha confermato il punteggio attribuito per i titoli; - del punteggio attribuito a parte ricorrente per i titoli dichiarati in sede di domanda di partecipazione, così composto: 1,5 punti per la votazione da 107 a 110/110, con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con maggior profitto nell’ambito di quelli che consentono l’ammissione al presente concorso (LM-77 nel caso del ricorrente); 0,5 punti ulteriori nel caso di lode, con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio di cui al punto precedente (LM-77 nel caso del ricorrente); 0,5 punti per la laurea triennale (L) utilizzata per l’accesso; 0,5 punti per la laurea magistrale; confermato anche a seguito dell’attività di riesame effettuata dalla Commissione, nella parte in cui la PA ha omesso di valutare (e dunque attribuire il relativo punteggio) al Master di II Livello correttamente dichiarato dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti di valutazione dei titoli del concorso per 15 funzionari presso l'USR Sicilia, nonché il successivo riesame della posizione del candidato e il diniego di accesso al dettaglio della valutazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al posto n. 152 e non incluso tra i vincitori con 28 punti complessivi, di cui 25 per la prova scritta e 3 per i titoli, ha contestato la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda. In particolare, ha sostenuto che gli spettasse un ulteriore punteggio per un Master di II livello in European Business conseguito presso ESCP Europe, chiedendo l'attribuzione di 2,5 punti, in quanto titolo equiparabile al dottorato di ricerca, o almeno di 1,5 punti secondo il bando. Ha inoltre censurato la valutazione dei titoli di laurea, gli atti della Commissione e il successivo verbale di riesame, nonché il mancato rilascio del dettaglio della valutazione nell'ambito dell'accesso agli atti. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale della Commissione n. 29 del 4 marzo 2026, che aveva confermato il punteggio attribuito, pari a 3 punti per i titoli.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto decisiva la verifica dell'attinenza del Master di II livello alle materie della prova scritta, requisito previsto dall'art. 7, comma 3, del bando per l'attribuzione di 1,5 punti per ciascun master. Le materie della prova comprendevano, tra l'altro, diritto amministrativo, costituzionale, civile, dell'Unione europea e penale, disciplina del lavoro pubblico, contabilità pubblica, organizzazione del Ministero e competenze linguistiche e digitali. Esaminato il contenuto del master sulla base della documentazione prodotta, il Collegio non ha ravvisato la necessaria attinenza con tali materie. Di conseguenza, la mancata attribuzione di punteggio è stata ritenuta conforme alla lex specialis, senza necessità di esaminare la questione relativa al maggiore punteggio previsto per il dottorato, che presupponeva comunque la rilevanza del titolo. Il giudice ha compensato integralmente le spese di lite, ma ha applicato al ricorrente la sanzione di 325 euro per il superamento dei limiti dimensionali dei motivi aggiunti, in assenza di autorizzazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, del bando di concorso
1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili; 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili
L'attribuzione del punteggio per master e dottorati è subordinata all'attinenza del titolo alle materie della prova scritta.
art. 6 del bando di concorso
diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici; diritto costituzionale; diritto civile; diritto dell'Unione europea; elementi di diritto penale; disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; elementi di diritto processuale civile e del lavoro; contabilità di Stato e degli enti pubblici; elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche; lingua inglese; tecnologie informatiche e competenze digitali
Le materie della prova costituiscono il parametro per verificare l'attinenza dei titoli post-lauream valutabili.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al TAR di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
art. 13-ter, comma 5, delle Norme di attuazione del c.p.a.
È stato applicato per irrogare la sanzione di 325 euro in ragione del superamento dei limiti dimensionali dei motivi aggiunti senza autorizzazione.
art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016
Individua i limiti dimensionali il cui superamento ha giustificato la sanzione processuale.
Massime di principio
- Quando il bando di concorso subordina l'attribuzione di punteggio per titoli post-lauream alla loro attinenza alle materie della prova scritta, tale attinenza costituisce una condizione preliminare e autonoma per la valutazione del titolo.
- La verifica dell'attinenza di un master alle materie concorsuali deve essere effettuata confrontando il contenuto effettivo del percorso formativo, risultante dalla documentazione disponibile, con le materie indicate nella lex specialis.
- La questione relativa al diverso punteggio previsto per titoli accademici di livello differente non assume rilievo se il titolo rivendicato non soddisfa preliminarmente il requisito dell'attinenza previsto dal bando.
- È legittima la mancata attribuzione di punteggio a un titolo post-lauream quando, sulla base del suo contenuto documentato, non risulti attinente alle materie della prova scritta secondo i criteri vincolanti del bando.
- Il giudice amministrativo può definire nel merito, con sentenza in forma semplificata, una controversia nella camera di consiglio cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando siano trascorsi i termini previsti e risultino completi il contraddittorio e l'istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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