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Ordinanza

Ordinanza n. 849/2026 - Roma, Sezione 3B

per la dichiarazione di nullità ex art. 114 c.p.a. o l’annullamento previa sospensione dell’esecutorietà e adozione di ogni idonea misura cautelare - del provvedimento prot. “0003446.12-11-2025.h.13:43” (doc. 1) datato 12 novembre 2025 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, recapitato in data 21novembre 2025 alla ricorrente, nella parte in cui la suddetta amministrazione, nel riprovvedere come richiesto dalla sentenza del T.A.R. Lazio - Roma n. 9860/2022 sulla istanza della ricorrente presentata ai fini del riconoscimento in Italia dei propri titoli e della propria formazione professionale ottenuti in Bulgaria, immotivatamente e illegittimamente rigetta l’istanza di riconoscimento della ricorrente per le classi di concorso A-11 e A-13, con ciò denegando, per quanto si dirà e proverà dettagliatamente di seguito, il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuti dall'autorità competente i propri titoli professionali e la propria formazione ottenuti in Bulgaria, ed eludendo o comunque violando il giudicato formatosi in materia con la sentenza n. 9860/2022 dell’ecc.mo Giudice adìto; - del parere tecnico, acquisito al prot. DGOSV n. 55571 del 15 ottobre 2025, cennato dal provvedimento prot. “0003446.12-11-2025.h.13:43” e reso dal valutatore esperto in ordine alla formazione posseduta dall’interessata; - di ogni altro atto o presupposto, successivo o conseguenziale, ancorché allo stato non noto

Giustizia amministrativa202600555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale del riconoscimento in Italia dei titoli e della formazione professionale conseguiti in Bulgaria per la classe di concorso A-11, nonché il presupposto parere tecnico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 12 novembre 2025, adottato in riedizione del potere dopo la sentenza del TAR Lazio n. 9860/2022, chiedendone la dichiarazione di nullità per elusione o violazione del giudicato, ovvero l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione aveva riconosciuto il titolo abilitante per la classe A012, ma aveva negato il riconoscimento per l'ulteriore classe A-11, motivando tale diniego con la necessità di limitare il riconoscimento a una sola classe di concorso, in applicazione del principio di parità di trattamento e sul presupposto che nell'ordinamento italiano non sarebbe possibile conseguire l'abilitazione per più classi con lo stesso percorso abilitante. Sono stati contestati anche il parere tecnico presupposto, il ritardo nella definizione dell'istanza presentata nel 2017, già oggetto di un precedente rigetto annullato con sentenza passata in giudicato, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto e la mancata valutazione di eventuali misure compensative previste dal diritto dell'Unione europea.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il diniego di riconoscimento. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la motivazione ministeriale, fondata sulla pretesa necessità di riconoscere una sola classe di concorso, appare prima facie incompatibile con i criteri ermeneutici affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2022. In particolare, il provvedimento non evidenzia una concreta comparazione tra il percorso professionale seguito nello Stato estero e quello corrispondente al titolo abilitante nazionale conseguibile in Italia; inoltre, i titoli della ricorrente consentono l'accesso alla classe A-11 secondo il d.P.R. n. 19/2016. Il giudice ha valorizzato anche l'estremo ritardo dell'amministrazione, l'omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e la mancata valutazione di misure compensative ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Ha tuttavia riservato al merito l'accertamento concreto della possibilità di riconoscere più classi di concorso sulla base di un'unica formazione, eventualmente mediante approfondimento istruttorio. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto rilevante il pregiudizio derivante dalla revoca del passaggio di ruolo e dall'interruzione del contratto di insegnamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione del diniego impugnato in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 114 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale base della domanda di dichiarazione di nullità per elusione o violazione del giudicato; l'ordinanza non definisce tale domanda nel merito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il giudice ha rilevato, quale elemento di possibile illegittimità, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Prevede la possibilità di misure compensative nel riconoscimento delle qualifiche professionali; il giudice ha rilevato che l'amministrazione non ne ha valutato l'applicabilità.

  • d.P.R. n. 19/2016

    Il giudice lo ha richiamato per rilevare che i titoli posseduti dalla ricorrente consentono l'accesso alla classe di concorso A-11.

  • sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 22/2022

    Richiamata per il criterio secondo cui il riconoscimento della qualifica professionale estera richiede una concreta comparazione tra il percorso professionale svolto nello Stato estero e quello sotteso al titolo nazionale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro, l'amministrazione non può negare il riconoscimento di un'ulteriore classe o abilitazione mediante il solo richiamo astratto al principio di parità di trattamento o all'unicità del percorso abilitante nazionale; deve effettuare una concreta comparazione tra la formazione e l'esperienza professionale estere e il percorso richiesto dall'ordinamento interno.
  • Quando il titolo o la formazione estera consentono, secondo la disciplina nazionale applicabile, l'accesso alla classe professionale richiesta, il diniego deve confrontarsi specificamente con tale elemento e non può limitarsi ad affermare che un unico percorso formativo nazionale non abilita a più classi.
  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali, l'amministrazione deve valutare, ove emergano differenze tra la formazione estera e quella nazionale, la possibilità di prescrivere adeguate misure compensative previste dalla direttiva 2005/36/CE; l'omessa valutazione può incidere sulla legittimità del diniego.
  • In sede cautelare, il pregiudizio derivante dalla revoca del passaggio di ruolo e dall'interruzione del contratto di insegnamento può integrare il periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione del diniego di riconoscimento.
  • L'accertamento definitivo della possibilità di riconoscere più classi di concorso sulla base di un'unica formazione richiede una valutazione concreta, eventualmente assistita da approfondimento istruttorio, da svolgersi nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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